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Modello 770/2023 con novità per i versamenti sospesi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in bozza la versione aggiornata del modello 770 riferito al periodo d’imposta 2022. Il modello, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2022, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti, dovrà essere trasmesso entro la scadenza del 31 ottobre 2023. Le novità del modello 770/2023, con riferimento ai datori di lavoro, riguardano in particolare i casi di proroga e sospensione dei versamenti perduranti a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

La bozza del modello 770/2023 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche, con riferimento ai nuovi codici da utilizzare per la gestione delle proroghe dei versamenti. Inoltre, per l’indicazione dei versamenti effettuati nell’anno 2022, a seguito della rateizzazione prevista per contrastare l’emergenza Covid-19, restano attivi nei prospetti riepilogativi gli appositi codici. La scadenza per la presentazione del modello 770/2023 (anno d’imposta 2022) è stabilita, salve future proroghe, al 31 ottobre 2023. Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX Nel frontespizio del modello, deve essere compilato il campo “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX”, qualora il sostituto non possa allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770 indicando il codice: - 1 nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX come specificato nella risoluzione n. 95/E del 2017; - 2D nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta 2022 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV e presenti il quadro SX per far valere il credito residuo del 770/2022, non utilizzato nell’anno di imposta 2022, appartenente alla tipologia reddituale dipendente - 2A nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta 2022 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV e presenti il quadro SX per far valere il credito residuo del 770/2022, non utilizzato nell’anno di imposta 2022, appartenente alla tipologia reddituale autonomo - 2C nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta 2022 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV e presenti il quadro SX per far valere il credito residuo del 770/2022, non utilizzato nell’anno di imposta 2022, appartenente alla tipologia reddituale capitale Esposizione dei versamenti sospesi Nella sezione ST, al punto 10, è prevista l’esposizione, in caso di sospensione dei versamenti, in corrispondenza del codice Z:1 - Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati), i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 17 ottobre 2022;2 - Se il versamento si riferisce ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi del comma 6-quater dell’art. 3, D.L. n. 228/2021 (Milleproroghe 2022). I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022;3 - Se il versamento si riferisce a ritenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022 dai sostituti di imposta appartenenti alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 22 dicembre 2022;4 - Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Qualora il 16 febbraio 2023 il sostituto abbia effettuato in F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo 1001 e indicando il periodo 12/2022, con riferimento sia a ritenute di competenza 2022 operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio 2023 che a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2023, deve compilare un unico rigo in ST avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D. Nel punto 11 deve essere indicato il codice tributo. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel modello F24 (es. 3802). Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24 EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo modello F24 EP. Nel punto 13 della seconda sezione deve essere indicato il codice della regione, rilevato dal modello di pagamento. Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e hanno proseguito nei versamenti anche nell’anno 2022, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16.Per la compilazione del punto 15 devono essere utilizzati i seguenti codici singolarmente:1 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall’allegato 1 al D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 e dall’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020;2 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall’allegato 1 al D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 e dall’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, non ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.M. 24 febbraio 2020;3 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall’art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le imprese del settore turistico - alberghiero) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;4 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall’art. 61, comma 2, D.L. n. 18/2020 (tra cui le federazioni sportive nazionali) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020;5 - Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell’anno di imposta 2019) su tutto il territorio nazionale ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 8 marzo al 31 marzo 2020, come previsto dall’art. 62, comma 2, D.L. n. 18/2020;6 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020 come previsto dall’art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.L. n. 23/2020;7 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 1° novembre 2020 al 30 novembre 2020 come disposto dall’art. 7 del D.L. n. 149/2020;8 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020;9 - Se il sostituto di imposta, appartenente al settore florovivaistico su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020, per le quali è stata disposta la riscossione in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero rateale fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2020;10 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2020 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2020, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall’art. 1, comma 36, legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall’art. 1, comma 37, legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2021;11 - Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, ricomprendendole tra i versamenti sospesi come previsto dal D.M. 24 febbraio 2020 e dal D.L. n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE);12 - Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi dal D.M. 24 febbraio 2020 e dal D.L. n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40/E/2021 (SOLO SECONDA SEZIONE);13 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute nell’anno 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall’art. 1, comma 36, legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall’art. 1, comma 37, legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2021 (SOLO PRIMA SEZIONE);14 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2021 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2021;15 - Se il sostituto di imposta che svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ha operato ritenute e trattenute relative al mese di dicembre 2021 ovvero relative alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e prorogati al 31 luglio 2022 come previsto dal comma 6-quater dell’art. 3, D.L. n. 228/2021 (Milleproroghe 2022). Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/04/modello-770-2023-novita-versamenti-sospesi

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