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Fondi di solidarietà bilaterali: sei mesi in più per l’adeguamento dei regolamenti

I Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti a 1° gennaio 2022, hanno tempo fino al 30 giugno 2023 per adeguarsi alle nuove disposizioni previste dalla legge di Bilancio 20222. E quanto previsto dal decreto Milleproroghe. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio, nel Fondo di integrazione salariale, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dagli stessi datori di lavoro. Con la proroga si vuole quindi concedere un più ampio termine per l’adeguamento al fine di evitare l’inapplicabilità del fondo di solidarietà settoriale. Qual è l’iter previsto per l’adeguamento?

Il decreto Milleproroghe concede sei mesi in più per l’adeguamento dei regolamenti dei Fondi di solidarietà bilaterali alle nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Il D.L. n. 198/2022 che contiene disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, ha infatti differito al 30 giugno 2023 il termine di scadenza già fissato al 31 dicembre 2022 dalla legge n. 234/2021. In particolare, la scadenza interessa: i fondi di solidarietà bilaterali, i fondi di solidarietà bilaterali alternativi ed il fondo intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano ed altri fondi, di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro ricadenti nei settori di appartenenza di tali Fondi, in mancanza di adeguamento entro il 31 dicembre 2022, il 1° gennaio 2023 sarebbero confluiti nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015. Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 La legge n. 234/2021, ha introdotto profonde modifiche in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro soprattutto relativamente ai fondi di solidarietà bilaterali allo scopo di rendere più universale l’accesso alle prestazioni nonché di rendere più omogenei regole e trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori. Tra le modifiche introdotte, l’allargamento della platea del campo di applicazione dei Fondi a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e la nuova prestazione dell’assegno di solidarietà in sostituzione dell’assegno ordinario. Fino al 31 dicembre 2021, invece, l’obbligo riguardava i datori di lavoro che occupavano mediamente, nel semestre precedente, più di cinque lavoratori. La gran parte dei fondi di solidarietà già costituiti al 31 dicembre 2021 hanno pertanto previsto l’accesso ai datori di lavoro che occupavano più di cinque lavoratori e comunque un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto dalla legge n. 234/2021, salvo i fondi di solidarietà bilaterali alternativi per l’artigianato e per i lavoratori in somministrazioni regolati dall’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015. Nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge n. 234/2021, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 3 gennaio 2022 ha chiarito che al fine di garantire - nelle more dell’adeguamento dei regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. 148/15, già costituiti al 31 dicembre 2021 - una tutela ai dipendenti dei datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli regolamenti, su specifico avviso ministeriale, dal 1° gennaio 2022, anche i sopracitati datori di lavoro rientrano nella disciplina del fondo d’integrazione salariale. Una volta che i Fondi abbiano proceduto all’adeguamento dei rispettivi Regolamenti i datori di lavoro cessano di essere soggetti alla disciplina del FIS in quanto si rende applicabile la disciplina dei rispettivi Fondi in relazione al settore di competenza. Finalità della proroga e iter di adeguamento A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 198/2022 agli articoli 26, 27, 30 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, i Fondi già costituiti a 1° gennaio 2022, debbono adeguarsi alle nuove disposizioni entro 30 giugno 2023. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel Fondo di integrazione salariale, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dagli stessi datori di lavoro. In definitiva, dunque, se da un lato l’adeguamento alle nuove regole previste dalla legge n. 234/2021 consente di estendere l’applicazione delle regole del Fondo settoriale a tutti i datori di lavoro ed ai lavoratori da essi occupati a prescindere dalla forza occupazionale, il mancato rispetto del termine comporta di converso l’applicazione del FIS anche ai datori di lavoro che nelle more dell’adeguamento abbiano applicato le regole del Fondo di appartenenza. Appare dunque evidente la finalità della proroga, ovvero concedere un più ampio termine per l’adeguamento per evitare l’inapplicabilità del fondo di solidarietà settoriale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’imminenza della scadenza del 31 dicembre 2022, è intervenuto con la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 per riepilogare gli obblighi di adeguamento conseguenti alla riforma e fornire indicazioni operative ricordando che a tali fini, i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, per non confluire nel Fondo di integrazione salariale, debbono stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del d.lgs. n. 148/2015, come modificato dall’art. 1, comma 204, lettera b) della legge 234/2021 con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo. Sarà poi necessario seguire l’iter previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 148/2015, che prende avvio a seguito del necessario invio dell’accordo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero la verifica della sostenibilità finanziaria del Fondo nel medio periodo (8 anni) a seguito delle modifiche previste dagli accordi. A tal fine, la circolare precisa che l’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo porta quale logica conseguenza la valutazione, anche delle parti sociali in sede di sottoscrizione dell’accordo, circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo qualora il medesimo dovesse risultare non sostenibile finanziariamente nel medio periodo alla luce delle modifiche da apportarsi. A seguito della conclusione dell’iter ministeriale, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze nonché, per il Fondo di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 148/2015, con il Presidente della Provincia Autonoma. Il differimento al 30 giugno 2023 riguarda anche il termine per l’adeguamento all’onere dei Fondi di solidarietà bilaterali di assicurare la prestazione di integrazione salariale introdotta dal 2022 mediante la modifica dell’art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015 in sostituzione dell’assegno ordinario già previsto in precedenza. Il comma 1 bis del suddetto articolo prevede ora che “per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. […]”. Il termine di adeguamento per i Fondi già costituiti è per l’appunto prorogato al 30 giugno 2023 in luogo del 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono dal 1° luglio 2023 nel Fondo di integrazione salariale. A livello operativo, la già citata circolare ministeriale n. 20/2022 puntualizza che al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale è necessario verificare la disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento alla prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale. Se la prestazione non risponde ai requisiti previsti, entro il 30 giugno 2023 sarà necessario stipulare un accordo nel quale venga rimodulata la prestazione in termini di causali, misura e durata, tenendo conto anche la sostenibilità finanziaria del medesimo Fondo nel medio periodo, eventualmente prevedendo la conseguente rimodulazione della contribuzione di finanziamento. Come chiarito dalla citata circolare ministeriale n. 20/2022, l’obbligo di adeguamento si applica a tutti i fondi di solidarietà i cui regolamenti non risultino aderenti alle previsioni della legge n. 234/2021, compresi quelli di recente costituzione, ossia il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. A tal fine, il Ministero rinvia alle motivazioni indicate con il messaggio INPS n. 2936 del 22 luglio 2022, par. 2, già da esso condivise. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/05/fondi-solidarieta-bilaterali-adeguamento-regolamenti

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