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Conguaglio previdenziale entro febbraio: cosa devono fare i datori di lavoro

L’INPS, come ogni anno, ha fornito ai datori di lavoro le indicazioni per le operazioni di conguaglio contributivo delle retribuzioni erogate a dipendenti privati e pubblici. Il conguaglio potrà essere effettuato con la denuncia di competenza di gennaio 2023 (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023) oppure di febbraio con riferimento al TFR conferito al Fondo di Tesoreria e alle relative misure compensative, senza aggravio di oneri accessori. Quali sono gli eventi o gli elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili e che vanno evidenziati nel flusso Uniemens? Alcuni esempi di calcolo possono essere di aiuto nella corretta applicazione delle regole.

Con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, l’INPS ha fornito i dati utili ad effettuare le operazioni di conguaglio contributivo delle retribuzioni erogate a dipendenti pubblici e privati, rispetto alle quali è necessario verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive correlate all’imponibile e accertare l’imputazione all’anno di competenza di alcuni emolumenti variabili. Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2022 vanno necessariamente evidenziati nel flusso Uniemens, valorizzando l’elemento VarRetributive di DenunciaIndividuale, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli imponibili negativi con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Le operazioni che generalmente danno luogo a conguagli e recuperi contributivi sono: - l’applicazione del massimale contributivo e pensionabile (soggetti di prima occupazione successiva al 31 dicembre 1995); - la contribuzione aggiuntiva nella misura dell’1%; - la verifica dell’esatto ammontare esente dei fringe benefit; - l’imputazione, per competenza, degli elementi variabili della retribuzione; - conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse; - i conguagli legati al versamento del TFR al Fondo Tesoreria e relative compensazioni contributive e la rivalutazione annuale del TFR conferito al fondo tesoreria. Le operazioni di conguaglio, in via generale, possono essere effettuate, oltre che con il flusso Uniemens di competenza del mese di dicembre 2022 in scadenza il prossimo 31 gennaio, anche con la denuncia del mese di gennaio 2023, da trasmettere entro il 28 febbraio. Elementi variabili della retribuzione Si tratta di specifiche fattispecie, legate alla corresponsione di straordinari, trasferte, malattia, infortunio, permessi, ferie, CIG, indennità di cassa, congedi vari. Al riguardo va osservato che gli elementi relativi al mese di dicembre 2022 corrisposti o trattenuti nel mese di gennaio 2023 si considerano: - con il principio di competenza (retribuzioni del mese di dicembre 2022) ai fini assicurativi, con riferimento alla posizione del lavoratore; - retribuzioni del mese di gennaio 2023 ai fini dell’assoggettamento contributivo. Gli elementi variabili più ricorrenti da tenere in considerazione sono: - i compensi per lavoro straordinario; - le indennità di trasferta o missione; - l’indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS; - l’indennità spettante per i riposi per allattamento; - le giornate retribuite per donatori sangue; - le riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL; - i permessi non retribuiti; - le astensioni dal lavoro; - l’indennità per ferie non godute; - i congedi matrimoniali; - le integrazioni salariali (non a zero ore).

N.B. Anche ai fini della Certificazione Unica 2023 e della dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2022.
Massimale contributivo La legge prevede un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995. Tale massimale è pari, per l'anno 2022, a 105.014 euro, non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno risulti retribuito solo in parte. Nell’ipotesi di rapporti di una pluralità di rapporti di lavoro nel periodo d’imposta, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale: - se si tratta di contratti successivi, il dipendente è tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva; - se si tratta di contratti simultanei, ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta.EsempioAssunzione: 1° settembre 2022 Retribuzione percepita da altro datore di lavoro (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022): 85.000 euro Retribuzioni da assoggettare a contribuzione solo fino 20.014 euro. Contributo aggiuntivo IVS Si tratta di una contribuzione aggiuntiva applicata nel caso di regimi pensionistici che prevedono aliquote a carico del dipendente inferiori al 10%. Esso deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari, per il 2022, a 48.279 euro. Il predetto limite deve essere mensilizzato: l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2022, 4.023 euro. Ne deriva che il calcolo del contributo effettuato applicando il criterio della mensilizzazione va verificato a fine anno, o comunque nel mese di cessazione del rapporto, al fine di procedere ad eventuali operazioni di conguaglio. Conguaglio contributivo su ferie L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse. Ne deriva che, nel momento in cui poi le ferie vengono effettivamente godute, in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.EsempioIn caso di ferie maturate del 2021 e non godute alla data del 30 giugno 2022: - l’importo dei contributi relativi al compenso per ferie non godute è stato aggiunto a quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse (luglio 2022) - i contributi devono essere versati con l'Unimens relativo al mese di luglio entro il giorno 20 agosto 2022. Al momento dell’effettivo godimento delle ferie, il datore di lavoro: - assoggetta a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), attribuendo detta retribuzione allo stesso periodo di paga; - recupera attraverso il flusso Uniemens la contribuzione già versata a fronte della modifica in diminuzione dell’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute; - indica la causale FERIE e riduce l’imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione. L’importo dei contributi da recuperare sarà riportato nel Quadro D del DM10 Virtuale con il codice L480 in corrispondenza del quale è riportato l’importo indicato nell’elemento “contributoVarRetr”. Fringe benefits Il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d’imposta, a 3.000 euro. La somma dei benefit di valore superiore al predetto limite, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi, concorre interamente a formare reddito imponibile.
N.B. Per il 2022 le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore includono anche alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
In caso di superamento del limite di esenzione, l’azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del fringe - benefit da essa erogato.Ascolta il Podcast Fringe benefit fino a 3.000 euro: quali modalità per l’erogazione? Gestione del Fondo di Tesoreria L’INPS rammenta come il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. L’Istituto precisa, inoltre, che la quota di TFR che le aziende versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo dello 0,50%, calcolato sull’imponibile previdenziale. Ne deriva che le aziende, che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante, recuperano anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%. Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria. Per il versamento di tali differenze va utilizzato nella denuncia individuale il codice CF03. Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento al netto dell’imposta sostitutiva deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario l’imposta sostitutiva dell‘11% posta a carico del datore di lavoro. Gestione pubblica: aspetti peculiari Le operazioni riguardano tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Devono essere considerati i redditi denunciati nei quadri E0, riferiti al 2020 nonché i redditi denunciati nei quadri V1, causale 1, causale 2, causale 5, nonché nei quadri V1, causale 7. Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio 2023. Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il 16 marzo 2023. In deroga alla disciplina generale è previsto uno specifico massimale pari a 191.423 euro per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’art. 3-bis, comma 11, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii nonché per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/14/conguaglio-previdenziale-entro-febbraio-devono-datori-lavoro

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