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Calcolo contributivo della pensione con nuovi coefficienti: a chi conviene e quanto

Più alti i coefficienti di trasformazione e i tassi di capitalizzazione per chi esce dal lavoro nel 2023. Negli anni, si è osservato un calo progressivo dei coefficienti, dovuto all’incremento della speranza di vita: questo però non è accaduto in rapporto ai coefficienti di trasformazione applicabili nel 2023-2024, in quanto è stata riscontrata, sulla base delle rilevazioni demografiche, una diminuzione dell’aspettativa di vita media. Buone notizie quindi per chi va in pensione nel prossimo biennio, appare infatti evidente che più è alto il coefficiente di trasformazione, più risulterà elevato l’importo della pensione. Ma di quanto? Come vanno applicati i coefficienti di trasformazione? Casi pratici ed esempi di calcolo possono aiutare a individuare i vantaggi per i neopensionati.

Dal calcolo contributivo della pensione non si salva nessuno, compresi i lavoratori più anziani: in base alle previsioni della Legge Fornero (art. 24 D.L. n. 201/2011), difatti, almeno una quota del trattamento pensionistico deve essere determinata con questo metodo di calcolo, anche per coloro che hanno iniziato a lavorare da più tempo e che possono vantare almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. La Legge Dini (L. 335/1995), inizialmente, aveva previsto l’applicazione del calcolo contributivo della pensione solo in rapporto ai periodi dal 1° gennaio 1996 e soltanto per i lavoratori con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995. Salvi, quindi, i lavoratori con un’anzianità pari o superiore a 18 anni alla stessa data, aventi diritto a quantificare la prestazione pensionistica con sistema retributivo (basato sugli ultimi o migliori stipendi o redditi, in base alla gestione previdenziale di appartenenza) per questo detti “retributivi puri”. Successivamente, la Riforma Fornero ha introdotto il calcolo contributivo anche per questi ultimi, in rapporto ai periodi dal 1° gennaio 2012. Il trattamento pensionistico può essere peraltro calcolato con sistema integralmente contributivo, anche relativamente ai periodi anteriori al 1996, laddove l’interessato, sussistendo le condizioni, si avvalga dell’opzione al contributivo (art. 1 co. 23 L. 335/1995), dell’Opzione donna (art. 16 D.L. n. 4/2019), della totalizzazione con ricalcolo contributivo (D.lgs. n. 42/2006; circ. Inps 69/2006 e 54/2021) o del computo presso la gestione Separata (art. 3 DM 282/1996). Come funziona il sistema contributivo Il metodo di calcolo contributivo risulta solitamente penalizzante, rispetto al retributivo, in quanto si basa sui contributi effettivamente versati nel corso dell’attività lavorativa, rivalutati in base al tasso di capitalizzazione e trasformati in rendita da un coefficiente che aumenta all’aumentare dell’età pensionabile, detto coefficiente di trasformazione o moltiplicatore. Nello specifico, il calcolo contributivo si divide in due quote: - la quota A, sino al 31 dicembre 1995 (valida, come anticipato, solo per chi si avvale dell’opzione per il calcolo interamente contributivo, dell’opzione donna, oppure del computo di tutta la contribuzione presso la gestione Separata, o della totalizzazione dei versamenti); - la quota B, dal 1° gennaio 1996 in poi (quota C, dal 1° gennaio 2012, per coloro che possiedono almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995). Per ricavare l’assegno di pensione corrispondente alla quota B, o quota C, bisogna: - accantonare, per ogni anno, il 33% della retribuzione lorda corrisposta dal 1996 (il 33% è l’aliquota di computo valida per la generalità dei lavoratori dipendenti), oppure l’aliquota di computo prevista dall’Inps per le altre categorie di lavoratori (es. 25% per i professionisti iscritti esclusivamente presso la gestione Separata e non pensionati), da applicarsi al reddito imponibile previdenziale; - rivalutare i contributi accantonati ogni anno per il tasso di capitalizzazione, basato sulla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale, ossia sull’incremento del Pil nominale, che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno; - sommare i contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo; - moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, una cifra espressa in percentuale che varia in base all’età, ottenendo così la quota B di pensione. Per determinare la quota A della pensione, in caso di opzione per il sistema contributivo, Opzione donna, computo o totalizzazione, il procedimento è più complicato, e differisce in base al fondo in cui è liquidato il trattamento. Tasso di capitalizzazione 2023 Il tasso di capitalizzazione, come appena osservato, corrisponde all’andamento della crescita nominale del prodotto interno lordo (Pil) degli ultimi 5 anni. Il tasso ufficiale indicato dall’Istat, che si applica ai montanti contributivi (cioè alla somma dei contributi) accantonati al 31 dicembre 2021, è pari a 1,009758: in pratica, i lavoratori che si pensionano nel 2023 devono rivalutare il montante contributivo accreditato al 31 dicembre 2021 dello 0,9758%. I lavoratori che si pensionano nel 2023 non devono, invece, rivalutare i contributi versati nel 2022, cioè nell’ultimo anno di lavoro prima di accedere alla pensione. La rivalutazione per chi si pensiona nel 2023, pari allo 0,9758%, pur rappresentando un miglioramento rispetto al 2022 (nessuna rivalutazione) è ancora parecchio distante dai valori dei primi anni duemila, precedenti alla crisi, quando si registravano incrementi annui del 4-5%.

Anno decorrenza pensioneMontante alCoeff. CapitalizzTasso CapitalizzAnno decorrenza pensioneMontante alCoeff. CapitalizzTasso Capitalizz
196431.12.19620,091361,09136199531.12.19930,072991,07299
196S31.12.19630.1054681,105468199631.12.19940,0657261,065726
196631.12.19640,1118161,111816199731.12.19950,0620541,062054
196731.12.19650,1101071,110107199831.12.19960,0558711,055871
196831.12.19660.1043261,104326199931.12.19970,0535971,053597
196931.12.19670,0999691,099969200031.12.19980,0565031,056503
197031.12.19680.0878961.087896200131.12.19990,0517811,051781
197131.12.19690,0897331,089733200231.12.20000,0477811,047781
197231.12.19700,0995581,099558200331.12.20010,0436981,043698
197331.12.19710,1007691,100769200431.12.20020,0416141,041614
197431.12.19720.0997691,099769200S31.12.20030,0392721,039272
197S31.12.19730,121371,12137200631.12.20040,0405061,040506
197631.12.19740,1465671,146567200731.12.20050,0353861,035386
197731.12.19750,1560041,156004200831.12.20060,0339371,033937
197831.12.19760,1905091,190509200931.12.20070,0346251,034625
197931.12.19770,2167751,216775201031.12.20080,0332011,033201
198031.12.19780,2104261,210426201131.12.20090,0179351,017935
198131.12.19790,2033631,203363201231.12.20100,0161651,016165
198231.12.19800,2269291,226929201331.12.20110,0113441,011344
198331.12.19810,2143641,214364201431.12.20120,0016431,001643
198431.12.19820,2057671,205767201S31.12.2013·0,0019271,00000•
198S31.12.19830,2026941,202694201631.12.20140,0050581,005058
198631.12.19840,1861641,186164201731.12.20150,0046841,004684
198731.12.19850,1602191,160219201831.12.20160,0052051,005205
198831.12.19860,1427031,142703201931.12.20170,0134781,013478
198931.12.19870,1263411,126341202031.12.20180,0182541,018254
199031.12.19880,1153141.115314202131.12.20190,0191991,019199
199131.12.19890,1052171,105217202231.12.2020-0,0002151,00000·
199231.12.19900,1010131,101013202331.12.20210,0099731,009758
199331.12.19910,097751,09775- Effetto del D.L n. 65/2015
Coefficienti di trasformazione È fondamentale, per padroneggiare il funzionamento del calcolo contributivo della pensione, capire a che cosa servono e come vanno applicati i coefficienti di trasformazione, o coefficienti moltiplicatori. Questi valori, espressi in percentuale, convertono in assegno di pensione il montante contributivo rivalutato, cioè la somma dei contributi rivalutati.
Per cui se, ad esempio, il lavoratore possiede un montante contributivo pari a 200mila euro, ed il coefficiente è pari a 5, la pensione dovrà essere calcolata in questo modo: 200.000 x 5%=10.000.
Per ottenere la pensione lorda mensile, è necessario dividere l’importo ottenuto per 13, quindi, nel caso di specie: - 10.000:13=769,23 (pensione lorda che l’ente previdenziale dovrà liquidare ogni mese, soggetta a rivalutazione periodica). Incremento dei coefficienti di trasformazione nel 2023 Compresi appieno questi passaggi, appare evidente che, più è alto il coefficiente di trasformazione, più risulterà elevato l’importo della pensione: in buona sostanza, più tardi si esce dal lavoro, maggiore sarà il valore del coefficiente moltiplicatore. Tuttavia, bisogna anche considerare l’evoluzione di questi valori nel tempo: l’innalzamento dell’età pensionabile, in quanto collegata all’aspettativa di vita media, determina la diminuzione dei coefficienti. Negli anni, si è osservato un calo progressivo dei coefficienti, dovuto all’incremento della speranza di vita: questo però non è accaduto in rapporto ai coefficienti di trasformazione applicabili nel biennio 2023 - 2024, in quanto è stata riscontrata, sulla base delle rilevazioni demografiche, una diminuzione dell’aspettativa di vita media. Delle rilevazioni Istat inerenti al calo (nota Istat n. 896373/22 del 14 aprile 2022, n. 1172214/22 del 16 giugno 2022 e n. 1530198/22 del 6 settembre 2022) ha preso atto il decreto direttoriale del 1° dicembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che aggiorna la Tabella A dell’allegato 2 della L. 247/2007 e la Tabella A della L. 335/1995. Osserviamo, nella seguente tabella, quali sono gli attuali coefficienti di trasformazione e come sono variati nel tempo, in proporzione agli adeguamenti alla speranza di vita media.
EtàCoeff. di trasformaz. sino al 2015Coeff. di trasformaz. dal 2016 al 2018Coeff. di trasformaz. 2019-2020Coeff. di trasformaz. 2021-2022Coeff. di trasformaz. 2023-2024
574,304%4,246%4,2%4,186%4,270%
584,416%4,354%4,304%4,289%4,378%
594,535 %4,468%4,414%4,399%4,493%
604,661%4,589%4,532%4,515%4,615%
614,796 %4,719%4,657%4,639%4,744%
624,94 %4,856%4,79%4,770%4,882%
635,094 %5,002%4,932%4,910%5,028%
645,259 %5,159%5,083%5,060%5,184%
655,435 %5,326%5,245%5,220%5,352%
665,624 %5,506%5,419%5,391%5,531%
675,826 %5,700%5,604%5,575%5,723%
686,046 %5,910%5,804%5,772%5,931%
696,283 %6,135%6,021%5,985%6,154%
706,541 %6,378%6,257%6,215%6,395%
716,466%6,655%
Pensione più alta per chi esce dal lavoro nel 2023: esempi di calcolo Ma che cosa comporta, nel concreto, l’incremento dei coefficienti di trasformazione per il 2023? Facciamo subito un esempio per capire meglio: - Mario Rossi, con un montante contributivo rivalutato paria 300.000 euro, si pensiona nel 2022 a 67 anni: la quota contributiva della sua pensione ha un valore annuo di 16.725 euro (300.000 x 5,575%); - Marco Verdi, con un montante contributivo rivalutato paria 300.000 euro, si pensiona nel 2023 a 67 anni: la quota contributiva della sua pensione ha un valore annuo di 17.169 euro (300.000 x 5,723%), ben 444 euro annui in più. In buona sostanza, il rendimento del montante contributivo, nel 2023, va da un minimo dello 0,084% in più sino a un massimo dello 0,189% in più. Senza contare l’innalzamento del tasso di capitalizzazione, che fa sì che lo stesso montante contributivo sia più elevato, grazie alle maggiori rivalutazioni annuali. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/18/calcolo-contributivo-pensione-coefficienti-conviene

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