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Certificazione Unica 2023: novità, termini e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 gennaio 2023, ha approvato i modelli definitivi che i sostituti d’imposta devono utilizzare per trasmettere le Certificazioni Uniche 2023 in riferimento ai redditi erogati ai propri lavoratori subordinati e parasubordinati nel periodo d’imposta 2022. Le principali novità del modello riguardano l’abrogazione parziale delle detrazioni per figli a carico, l’esposizione del trattamento integrativo e la gestione dei fringe benefit e dei buoni carburante. L’invio telematico deve essere effettuato entro il 16 marzo 2023. Entro la medesima scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica. Previste sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata presentazione della CU.

Con il provvedimento del 17 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le versioni definitive dei modelli Certificazione Unica 2023 con le relative istruzioni per la compilazione. Il modello è stato aggiornato: - nella parte che le nuove detrazioni per familiari a carico in vigore da marzo 2022. - sulle nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro. - per la gestione del bonus carburante, fiscalmente esente fino all’importo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati (punto 475) indipendentemente dal suo ammontare. Nella casella 474 deve essere indicato l’eventuale valore delle erogazioni in natura e delle somme riconosciute a norma del comma 3 dell’art. 51, indipendentemente dal loro ammontare, con l’avvertenza che se l’importo erogato o il valore supera i 3.000 euro esso concorre interamente a formare il reddito imponibile. Le istruzioni sottolineano che il datore di lavoro che effettua erogazioni in natura o riconosce il buono carburante deve verificare l’esistenza di eventuali erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro. - nella sezione dati previdenziali trovano spazio i dati dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che dovranno essere indicati in questa sezione per il periodo decorrente dal 1° luglio 2022.Preleva: - il Modello ordinario CU 2023 - il Modello sintentico CU 2023 - le Istruzioni per la compilazione - le Specifiche tecniche Detrazioni figli a carico Al punto 361 della Certificazione Unica deve essere indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito alla somma dei redditi indicati nella certificazione. A decorrere dal 1° marzo 2022, contestualmente all’entrata in vigore dell’assegno unico e universale per i figli a carico è cessata l’efficacia delle detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per I contribuenti con più di tre figli a carico. E’ stata altresì abrogata la detrazione per famiglie numerose. Nel punto 362 va indicato l’importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all’art. 12 comma 1 del TUIR. Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituito non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l’intero periodo di imposta (qualora ne ricorrano i presupposti). Nel punto 363 va indicato l’importo delle detrazioni riconosciute per i mesi di gennaio e febbraio 2022. Nel punto 364 deve essere riportato l’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta, relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempre-ché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante. Trattamento integrativo Per il periodo d’imposta 2022 è stato previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 1.200 euro per l’anno 2022 se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta qualora l’imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Il trattamento integrative inoltre spetta anche nelle ipotesi in cui il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. Per la compilazione del punto 390 è necessario utilizzare i codici: 1. se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte; 2. se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. Nel punto 391 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente. Nel punto 392 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente. Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, nei punti da 397 a 400 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 403 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta. Si precisa che il punto 400 deve essere compilato nell’ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto e nell’ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato il trattamento integrativo. L’importo indicato nel punto 400 deve essere riportato anche nel precedente punto 393. Bonus carburante e fringe benefit In presenza di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option, devono essere indicati nelle annotazioni (cod. BL): - l’ammontare complessivo di dette remunerazioni; - la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione. Nel punto 3 va indicato il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione. Nei punti 1, 2 e 4, nel campo 474 deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare. Se l’importo complessivo di dette erogazioni è superiore nel periodo d’imposta a euro 3.000 lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

N.B. Le erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l’intero importo.
Nei punti 1, 2 e 4 nel punto 475 deve essere indicato il valore dei bonus carburante concessi nel corso del rapporto di lavoro, indipendentemente dal loro ammontare, in base a quanto previsto dall’art. 2 del D.L. n. 21 del 2022. Se l’importo complessivo dei bonus carburante è superiore, nel periodo d’imposta a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Trasmissione all’Agenzia delle Entrate Entro il 16 marzo 2023 il sostituto deve effettuare l’invio telematico delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730). Entro la medesima scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica. Sarà possibile fino al 21 marzo 2023 effettuare, senza sanzioni, opportune correzioni alle CU inviate nei termini. Sanzioni L’omessa, tardiva o errata presentazione della certificazione unica è punita con una sanzione pari a: - 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50 mila euro (in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del DLgs n.472/1997); - 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20 mila euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione. Copyright © - Riproduzione riservata

Agenzia delle Entrate, provvedimento 17/01/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/18/certificazione-unica-2023-novita-termini-sanzioni

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