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Interesse di dilazione e somme aggiuntive: tassi aggiornati da febbraio 2023

Con la circolare n. 17 del 2023, l’INPS recepisce l’innalzamento, da parte della Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria, e ridefinisce I tassi di dilazione, le sanzioni civili e per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dall’6 febbraio 2023 è pari al 3%.

L'INPS, nella circolare n. 17 dell’8 febbraio 2023, interviene sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Interesse di dilazione e di differimento L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 dicembre 2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dall’8 febbraio 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9% annuo. Sanzioni civili La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dall’8 febbraio 2023, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali comporta la variazione delle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell’articolo. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 8,5% in ragione d’anno (tasso dello 3% maggiorato di 5,5 punti). In caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte devono essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023, a decorrere dall’8 febbraio 2023 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base di tali ultime misureA cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 08/02/2023, n. 18

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/09/interesse-dilazione-somme-aggiuntive-tassi-aggiornati-febbraio-2023

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