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Operai agricoli: contributi dovuti per il 2023

L’INPS, con la circolare n. 18 del 2023, rende note le aliquote contributive applicabili, per l’anno in corso, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati. Permangono invariate le agevolazioni tariffarie disposte per alcuni territori e i contributi dovuti all’INAIL.

Con il messaggio n. 18 del 10 febbraio 2023, rende note le aliquote contributive che devono essere applicate dalle aziende che operano nel settore dell’agricoltura e impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato. Le stesse vengono incrementate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%. Per l’anno 2023, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2023 è il seguente: €53,95 x 6 /39 =€ 8,30. Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%. Conseguentemente, anche per l’anno 2023, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. Contribuzione INAIL Le aliquote INAIL sono invariate, nella seguente misura: - assistenza Infortuni sul lavoro: 10,1250%; - addizionale Infortuni sul lavoro: 3,1185% Agevolazioni per zone tariffarie Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2022, non hanno subito variazioni: - non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord): nessuna - montani: 75% - svantaggiati: 68%.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 10/02/2023, n. 18

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/11/operai-agricoli-contributi-dovuti-2023

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