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Distacco transnazionale: modello A1 valido in sostituzione dell’Unilav

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene con la circolare n. 1 del 2023 in attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. L’Ispettorato, in particolare, fornisce chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

Nella circolare n. 1 del 16 febbraio 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna ad occuparsi delle disposizioni introdotte dall D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, per la prevenzione e il contrasto delle fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE. E’ stato infatti introdotto un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”. L'Ispettorato chiarisce dunque la natura della “documentazione equivalente” oggetto di verifica nel corso dell’attività di vigilanza. Qualora gli altri ordinamenti nazionali non abbiano previsto una "comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro", è possible utilizzare qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di "tracciare" il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa. Validità probatoria del modello A1 L’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante può essere individuate fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro. Il modello A1, infatti, seppure emesso in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, comprova l’avvenuta iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consentendo di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto. Obbligo di conservazione per imprese estere La previsione di un obbligo di conservazione, per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, della copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento – come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro – appare proporzionata alla necessità di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2014/67/UE e alla direttiva 96/71/CEE e sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INL, circolare 16/02/2023 n.1

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/18/distacco-transnazionale-modello-a1-valido-sostituzione-unilav

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