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Autonomi in regime forfettario: come chiedere la riduzione contributiva entro il 28 febbraio

I lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, in regime forfettario possono richiedere una riduzione pari al 35% della contribuzione previdenziale dovuta all’INPS. La legge di Bilancio 2023 ha aumentato a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente ai possessori di partita IVA di applicare un’imposta IRPEF forfettaria del 15%, sostitutiva di quella ordinariamente prevista. L’istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio e vale fino a revoca o perdita dei requisiti di accesso. Chi ha diritto e come si richiede il regime contributivo agevolato?

Entro il 28 febbraio 2023 artigiani e commercianti in regime forfettario possono richiedere il regime contributivo agevolato con sgravio del 35%. Vediamo quali sono le regole per il 2023 e come si presenta la domanda. Le novità della legge di Bilancio 2023 La legge di Bilancio 2023 ha aumentato a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente ai possessori di partita IVA di applicare un’imposta IRPEF forfettaria del 15%, sostitutiva di quella ordinariamente previste. L’aliquota è ulteriormente ridotta al 5% nei primi 5 anni di svolgimento di una nuova attività. Inoltre, i contribuenti che esercitano attività di lavoro autonomo nel regime forfettario hanno diritto di chiedere una riduzione della contribuzione dovuta all’INPS solo se sussistono alcuni specifici requisiti. Il reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva si calcola applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività che varia a seconda dei diversi codici attività ATECO 2017 adottati. Al reddito imponibile, dedotti gli oneri previdenziali versati nell’anno di riferimento, si applica l’imposta sostitutiva. Requisito reddituale La disciplina del regime forfetario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. L’accesso al regime è inoltre precluso ai soggetti che, nel precedente periodo d’imposta, hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro.

N.B. Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari). Sono escluse invece le società sia di persone che di capitali nonché le associazioni professionali.
Il superamento del limite di 85.000 euro di ricavi comporta la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal successivo periodo d’imposta, il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi comporta l’immediata perdita del regime di favore. Limite di impiego del personale dipendente Il secondo requisito oggettivo è riferito alle spese sostenute per personale dipendente o per lavoro autonomo o accessorio. Tali somme non possono superare il limite di 20.000 euro. Questa somma è da considerarsi omnicomprensiva in riferimento a tutti i lavoratori dipendenti impiegati e si riferisce alla totalità di quanto speso per il collaboratore compresi contributi e tasse.
N.B. Il superamento di questo limite comporta l’impossibilità di utilizzare il regime forfettario nell’anno successivo.
In caso di assunzione di dipendenti o accordi di collaborazione con lavoratori autonomi, la relativa spesa non è deducibile dal reddito forfettariamente determinato. Cause di esclusione In presenza di alcune condizioni è prevista la perdita delle agevolazioni e l’obbligo di passare al regime ordinario. Si tratta in particolare dell’esclusione prevista per: - le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito (agricoltura e attività connesse e pesca, vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita documenti di trasporto pubblico, intrattenimenti, giochi e altre attività, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, vendita di rottami o cascami). - i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, co. 1, numero 8), del D.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. n. 331/1993; - gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del TUIR); - coloro che controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. - le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Determinazione della contribuzione previdenziale L’imprenditore in regime forfettario, che è iscritto in Camera di Commercio, è obbligato all’iscrizione gestione IVS artigiani e commercianti INPS. In tal caso i contributi da versare all’INPS si calcolano sommando: - la quota fissa dovuta sul reddito minimale stabilito per l’anno di riferimento (per il 2023 pari a 17.504), dovuti indipendentemente dal reddito prodotto; - la quota a percentuale sul reddito eccedente il minimale entro un massimale annuo. Il calcolo dei contributi INPS deve essere effettuato applicando al reddito forfettariamente determinato l’aliquota in vigore per l’anno di riferimento.
Esempio Fatturato € 50.000 Coefficiente di redditività 40% Imponibile contributivo=Fatturato*coefficiente di redditività = 50.000/100*40 = 20.000 Aliquota contributi INPS artigiani = 24% € 20.000/100*24 = 4.800 euro (minimale + quota percentuale)
Su tali contributi vige la regola generale della deducibilità per cassa (di conseguenza, tali contributi potranno essere interamente dedotti dal reddito relativo al periodo d’imposta in cui vengono pagati). In caso di contribuenti titolari di partita Iva e liberi professionisti non regolamentati, iscritti alla Gestione separata INPS, i contributi vengono versati esclusivamente in base ai ricavi effettivi. La percentuale da destinare alla previdenza sociale è fissata al 25,72%, e viene calcolata sul reddito lordo che emerge in base al coefficiente di redditività.
Esempio Coefficiente di redditività: 78% Fatturato 20.000 euro Imponibile contributivo=Fatturato*coefficiente di redditività = 20.000/100*78 = 15.600 Aliquota contributi INPS artigiani = 25,72% € 15.600/100*25,72 = 4.012,32 euro (nessun minimale)
I versamenti delle quote minimali devono rispettare le seguenti scadenze: - prima rata il 16 maggio; - seconda rata il 20 agosto; - terza rata il 16 novembre; - quarta rata il 16 febbraio dell’anno successivo I versamenti alla gestione separata o a percentuale sono versati unitamente alle rate della dichiarazione dei redditi. Domanda di riduzione contributiva I soggetti che hanno aperto o apriranno la partita IVA nel 2023 e che intendono beneficiare dell’agevolazione contributiva potranno presentare richiesta entro il prossimo 28 febbraio. La riduzione contributiva consiste in un abbattimento, in misura pari al 35%, dei contributi dovuti all’INPS.
N.B. Per beneficiare della riduzione non è necessario presentare la domanda ogni anno. I soggetti che hanno aperto la partita IVA nel corso del 2022 in regime forfettario, ma che non hanno ancora beneficiato della riduzione contributi INPS, possono invece presentare la domanda per via telematica.
Nel caso in cui i contribuenti in regime forfettario non vogliano più beneficiare dell’agevolazione per la riduzione contributi INPS, devono compilare la documentazione per l’esplicita rinuncia di riduzione contributi INPS in modo tempestivo a seguito del provvedimento d’iscrizione. La domanda per beneficiare dell’agevolazione contributiva previdenziale deve essere presentata per via telematica, una volta effettuato l’accesso alla sezione “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” del portale INPS, e utilizzare il modulo di dichiarazione di responsabilità specifico da compilare e inviare. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/18/autonomi-regime-forfettario-chiedere-riduzione-contributiva-entro-28-febbraio

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