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Lavoro occasionale in agricoltura: dalla comunicazione ai pagamenti. Cosa sapere per evitare le sanzioni

Garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato. Si tratta di un nuovo strumento, previsto dalla legge di Bilancio 2023, di cui è importante conoscere tutti gli aspetti operativi al fine di non incorrere in specifiche sanzioni amministrative, inclusa la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni. Come si effettua la comunicazione obbligatoria? Come avviene il pagamento dei lavoratori?

L’art. 1, comma 343 della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha di fatto eliminato dalla disciplina di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, che regolamenta i “PrestO”, ogni riferimento al settore agricolo, introducendo in via sperimentale per il biennio 2023-2024 uno strumento nuovo, le prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato. La finalità dello strumento è di garantire continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura e assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato. In questo articolo entreremo nel merito dei principali aspetti operativi della norma introdotta dall’art. 1 commi da 343 a 354 della L. 197/2022. I soggetti destinatari e le sanzioni Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato dovranno essere riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad esclusione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, quali: - persone disoccupate, percettori del reddito di cittadinanza Naspi, Dis-Coll ovvero percettori di ammortizzatori sociali; - pensionati di vecchiaia o di anzianità; - giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado; - detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. Prima dell’avvio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. Tale passaggio è fondamentale anche per via del regime sanzionatorio introdotto. Si prevede infatti la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni e l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione relativa all’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Aspetti operativi per i datori di lavoro I datori di lavoro agricoli che applicheranno il nuovo contratto di lavoro occasionale a tempo determinato sono obbligati a darne preventiva comunicazione obbligatoria alla competente sede del Centro Impiego, prima dell’inizio della prestazione lavorativa. Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 462 del 20 gennaio 2023 ha reso noto di aver aggiornato il modello Unilav, inserendo nella tabella contratti il codice H.03.03, che dovrà quindi essere selezionato per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto occasionale agricolo introdotto dalla legge di Bilancio. La consegna della copia della comunicazione di assunzione consente di assolvere all’obbligo di informativa al lavoratore di cui all’art. 1 del D.Lgs n.152 del 26 maggio 1997. Rispetto ai 45 giorni annui di prestazione massima consentita, il legislatore ha precisato che si computano esclusivamente le presunte giornate di lavoro effettivo e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi. Il ricorso alla prestazione occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo devono inoltre essere registrati nel libro unico del lavoro, ma ciò può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile. Il pagamento deve avvenire con modalità tracciabile, compresi eventuali anticipi, quindi con assegni, bonifici ecc. Il compenso verrà conteggiato sulla base della retribuzione stabilità dai contratti collettivi nazionali provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per il lavoratore, al pari di quanto avveniva già per i PrestO e i Voucher, il compenso erogato è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite delle 45 giornate ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Il datore di lavoro è tenuto inoltre ad effettuare all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, nelle modalità stabilite da INPS e INAIL. Rispetto al calcolo della contribuzione dovuta, il legislatore ha precisato l’applicabilità delle aliquote ridotte previste per i territori svantaggiati, avendo precisato l’applicazione dell’aliquota determinata ai sensi dell’art. 1 comma 45 della L. n. 220 del 13 dicembre 2010. E’ bene infine segnalare che il 19 gennaio 2023 l’INPS è intervenuta con la circolare n. 6, fornendo indicazioni in merito alle nuove disposizioni introdotte in materia di Libretto di Famiglia e Contratto di prestazione occasionale. Relativamente al settore dell’agricoltura ed in particolare al nuovo divieto di utilizzo del contatto di prestazione occasionali PrestO per le imprese operanti in agricoltura, rende noto che potranno essere richiesti i rimborsi delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate. Inoltre, l’Istituto anticipa che le modalità di dichiarazione e versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale agricola oggetto della tipologia contrattuale in trattazione, saranno fornite in un’apposita circolare illustrativa. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/20/lavoro-occasionale-agricoltura-comunicazione-pagamenti-sapere-evitare-sanzioni

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