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Riduzione contributiva forfettari: come fare domanda entro il 28 febbraio (ma anche la revoca)

I contribuenti in regime forfetario iscritti alle gestioni previdenziali INPS afferenti all’artigianato ed al commercio possono richiedere, entro il 28 febbraio, una riduzione della contribuzione dovuta nella misura del 35% (in quattro rate trimestrali). L’agevolazione spetta unicamente ai contribuenti che esercitano attività d’impresa con esclusione degli iscritti in Gestione separata. Dal punto di vista tecnico, la domanda per beneficiare dell’agevolazione contributiva previdenziale deve essere presentata per via telematica attraverso la sezione “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” del portale INPS. Così come esiste un termine perentorio per la richiesta di agevolazione, nel caso di revoca della stessa occorre presentare domanda entro il medesimo termine.

Nell’ambito di una norma preannunciata, di carattere fortemente identitario, la legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha modificato l’art 1 della legge n. 190/2014 in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Nota è, infatti, la disposizione in parola: in particolare al comma 54, lettera a), le parole “euro 65.000” (identificanti il tetto massimo entro il quale l’esercente impresa arte o professione può optare per il regime fiscale del “forfettario”) sono sostituite dalle più generose previsioni degli “euro 85.000”. Non solo. Per il tramite dei periodi aggiuntivi al comma 71 della legge in discussione viene introdotta una clausola antielusione la quale dispone letteralmente “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”. Prescindendo dai riflessi fiscali dei disposti citati, deve ricordarsi come anche gli aspetti contributivi dei destinatari di tali regimi abbiano delle proprie determinazioni e possibili agevolazioni, da applicarsi su richiesta del contribuente stesso. Il 28 febbraio 2023 come termine di opzione Non si tratta di una innovazione sostanziale. In effetti, la possibile richiesta di riduzione contributiva era già stata istituita a mezzo dell’art 1, comma 84, della legge n. 190/2014, laddove si disponeva come i contribuenti in regime forfetario iscritti alle gestioni previdenziali INPS afferenti all’artigianato ed al commercio, previa opzione, potevano (e possono) richiedere una riduzione della contribuzione dovuta (con riferimento sia ai contributi c.d “fissi” che a quelli c.d “percentuali”) nella misura del 35%. In tal senso debba vedersi anche la posizione dell’INPS che, con circolare n. 35 del 2016, ha chiarito come l’agevolazione spetti unicamente ai contribuenti che esercitano attività d’impresa (anche organizzata in forma di impresa familiare) escludendo, quindi, gli iscritti in Gestione separata. In concreto, l’agevolazione consiste nel versamento di un contributo minimo INPS ridotto del 35% (in quattro rate trimestrali). Chiaramente, i mancati versamenti avranno effetto nell’accredito dei contributi pensionistici. In concreto significa che se l’effetto della riduzione del costo contributivo appare immediato, i risvolti pensionistici saranno tangibili solo pro futuro laddove, in un sistema pensionistico votato al “metodo contributivo”, maggiori versamenti comporteranno maggiori gettiti del futuro trattamento di acquiescenza. Solo così appare spiegabile la scelta (opzione) rimessa alle determinazioni del contribuente che potrà decidere se versare meno oggi, con minori entrate domani. Deve rilevarsi altresì come in caso di contribuzione ridotta, verrà accreditata ai fini pensionistici l’intera annualità solo nell’eventualità che vengano, nei fatti, versati contributi (sia fissi che proporzionali) in misura pari (almeno pari) a quelli calcolati sul reddito minimale in misura piena. Il beneficio contributivo in parola non risulta cumulabile con altre riduzioni eventualmente disposte dal nostro legislatore, come ad esempio le agevolazioni rimesse agli over cinquantenni o ai giovani under 21 anni. Al fine di ottenere la riduzione contributiva sull’emissione 2023 (il cui termine di versamento della prima rata è stabilito nel 16 maggio 2023), la domanda di riduzione deve essere trasmessa entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023. Modalità e termine di presentazione della domanda Dal punto di vista tecnico, la domanda per beneficiare dell’agevolazione contributiva previdenziale deve essere presentata per via telematica attraverso la sezione “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” del portale INPS. Peraltro, l’ente, con propria circolare datata 31 gennaio 2017 n. 22, ha precisato come i soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta in trattazione (ovvero quelli che vi hanno optato) per un periodo d’imposta possono continuare a beneficiarne anche per il periodo d’imposta seguente senza ulteriori adempimenti, a condizione che: - permangano i requisiti normativi di cui al regime forfettario; - non abbiano rinunciato all’agevolazione contributiva, con apposita comunicazione di revoca. Proprio la possibile revoca merita un approfondimento. Così come esiste un termine perentorio (28 febbraio) per la richiesta di agevolazione, nel caso di revoca della stessa occorre presentare domanda entro il medesimo termine. Sul punto vi è tuttavia un importante differenziazione da effettuare a seconda che la rinuncia all’agevolazione avvenga su base volontaria, oppure per obbligo. Dobbiamo distinguere, in effetti, diverse casistiche: Pensiamo al contribuente che, l’anno precedente, abbia richiesto la riduzione contributiva in parola e che, nel 2023, voglia ritornare alla contribuzione piena (per evidenti determinazioni pensionistiche) pur potendo ancora annoverare i presupposti per l’applicazione del regime forfettario. In tal caso: 1) se la revoca viene effettuata entro la data del 28 febbraio 2023, si tornerà senza tematiche alla contribuzione ordinaria, priva di riduzioni; 2) diversamente, se la comunicazione di revoca fosse tardiva rispetto al termine di fine febbraio 2023, non troverà accoglimento la richiesta di disapplicazione della riduzione contributiva tuttavia non vi saranno sanzioni di alcuna natura, dato che il contribuente in esemplificazione mantiene il diritto alla permanenza del regime forfettario; Nel diverso caso in cui l’artigiano o commerciante avesse perso i requisiti riferiti alle agevolazioni di natura fiscale (con dunque impossibilità di poter contare, nel 2023, sulla riduzione contributiva): 1) risulterà quanto mai necessario effettuare la comunicazione di revoca entro il 28 febbraio 2023, così da potersi avere coincidenza tra la normativa fiscale e quella previdenziale; 2) diversamente, nel caso di tardivo invio della comunicazione di ripristino dell’ordinarietà (o di omissione della stessa), troverà ancora applicazione la riduzione del 35% dei contributi IVS (erroneamente) In tale ultima situazione appare evidente come, a seguito dell’incrocio dei dati fiscali e previdenziali tra enti diversi (Agenzia delle Entrate e INPS), il contribuente in parola sarà soggetto al recupero dei minori contributi versati (per effetto della disapplicazione della riduzione) oltre alla richiesta di sanzioni calcolate ai sensi della Legge n. 388/2000 art 116. Sul punto, chiaramente, meglio vigilare. Sempre. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/22/riduzione-contributiva-forfettari-domanda-entro-28-febbraio-ma-revoca

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