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Sisma ad Ischia: sospensione versamenti e adempimenti

L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 7 del 2023 in cui, alla luce delle disposizioni introdotte in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, si determina la sospensione degli adempimenti, dei versamenti dei premi, della notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione, nonchè del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative.

L’INAIL, nella circolare n. 7 del 17 febbraio 2023, recepisce le disposizioni introdotte in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. L’Istituto fornisce le indicazioni operative per la sospensione degli adempimenti, dei versamenti dei premi, della notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione, del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, riguardanti i citati Comuni nonché le indicazioni relative al DURC on line. Sospensione adempimenti versamenti Per il periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, è ammessa la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria da parte dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia. Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento come di consueto alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante. Nel periodo di sospensione sono ricompresi i versamenti relativi al premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 febbraio 2023. In caso di opzione per il pagamento rateale, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata con scadenza rispettivamente 16 febbraio e 16 maggio 2023. Adempimenti sospesi Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 28 febbraio 2023. Modalità di sospensione Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposite comunicazione entro il 31 agosto 2023 utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 1° marzo 2023 dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”. Sono previsti i seguenti specifici codici di agevolazione: - codice 260 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno che optano per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi; - codice 261 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei suddetti Comuni che scelgono di pagare i premi sospesi in forma rateale. Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Per quanto concerne la ripresa degli adempimenti di cui ai numeri 4 e 5, a partire dal 1° settembre 2023 fino al 16 settembre 2023 saranno disponibili i servizi online Alpi online e Riduzione per prevenzione.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INAIL, circolare 14/02/2023, n. 7

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/23/sisma-ischia-sospensione-versamenti-adempimenti

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