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DURC di congruità: al via dal 1° marzo la procedura di alert

Alert automatizzati in arrivo dal 1° marzo per imprese e committenti di lavori edili, con l’obiettivo di ricordare gli obblighi su costi e regolarità della manodopera. Da questa data, infatti, i lavori, gli appalti ed i cantieri denunciati alla Cassa Edile, saranno soggetti ad una verifica di congruità tra importo complessivo dei lavori edili e l’apporto di manodopera. Le regole sul DURC di congruità si applicano a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro. Come funziona il sistema di alert? Quali sono le conseguenze in caso di mancata congruità?

Dal 1° marzo imprese e committenti di lavori edili riceveranno alert automatizzati, con l’obiettivo di ricordare gli obblighi su costi e regolarità della manodopera. La finalità del nuovo adempimento è quella di contrastare, in questo delicato settore, l’utilizzo del lavoro irregolare. A partire da tale data, infatti, i lavori, gli appalti ed i cantieri denunciati alla Cassa Edile, saranno soggetti ad una verifica di congruità tra importo complessivo dei lavori edili e l’apporto di manodopera. Il sistema per verificare la congruità dei costi della manodopera, introdotto dal decreto Semplificazioni e regolato dal D.M. 143/2021, è in vigore dal 1° novembre 2021. Le regole sul DURC di congruità si applicano a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro. La misura esclude la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, per le quali sono previsti specifici parametri e procedure. Il DURC di congruità: di cosa si tratta Il DURC di congruità viene considerato, dalla maggioranza degli osservatori, un potenziale argine al fenomeno del dumping contrattuale e dunque una sorta di presidio di legalità delle imprese edili. La norma sul documento di congruità è contenuta all’interno del decreto Semplificazioni ed è stata emanata con il chiaro intento di mantenere sul mercato le sole imprese nelle quali l’impiego di manodopera sia coerente con l’entità e la tipologia dei lavori svolti. L’art. 8, comma 10-bis del D.l. n. 76/2020 recita, infatti, che al Documento unico di regolarità contributiva “è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Il decreto richiamato introduce, dunque, un meccanismo di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati, in attuazione di quanto previsto dall’accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto unitamente alle parti sociali più rappresentative nel settore edile. Necessario precisare, tuttavia, che la verifica di congruità si applicherà solamente a quei lavori edili la cui denuncia di inizio degli stessi, alla Cassa Edile competente, presenta data non precedente al primo novembre 2021. Gli appalti, i lavori ed i cantieri denunciati in data precedente sono, quindi, esclusi dall’applicazione della normativa in argomento. Nuovo sistema di alert Dopo la presentazione della Denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile, verrà generata una PEC per informare che l’opera è soggetta alla verifica di congruità. L’alert, per i lavori pubblici, ha l’obiettivo di ricordare, al committente, di richiedere la congruità al momento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale e, all’impresa affidataria, di consegnare al committente la documentazione comprovante la congruità. Riguardo ai lavori privati, invece, la PEC allerta l’impresa affidataria dell’obbligo di dimostrazione della congruità, prima dell’erogazione del saldo finale, da parte del committente. La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha il compito di rendere disponibili modalità e istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni inerenti la congruità. A tal fine è stata, tra l’altro, creata una piattaforma (www.congruitanazionale.it) dove è presente un simulatore che consente alle imprese di verificare il rispetto degli indici di congruità, dell’importo della manodopera, della percentuale della Cassa Edile e del numero di giorni/ore lavoro richieste. Rilascio dell’attestazione e mancata congruità: le conseguenze La verifica si basa su indici minimi di congruità che sono stati individuati e allegati all'accordo del 10 settembre 2020 e che verranno periodicamente aggiornati con decreto ministeriale, previa audizione delle parti sociali. Nella valutazione degli importi dei lavori incidono il valore complessivo dell’opera; il valore dei lavori edili previsti per la realizzazione; la natura del committente; l’eventuale presenza di imprese sub-appaltatrici e sub-affidatarie. Ai fini della regolarità, ancora, si terrà conto del solo importo dei lavori “edili”, non considerando l’apporto di manodopera dei soggetti non edili. È bene sottolineare che un’eventuale attestazione negativa sarà il risultato di un apporto di manodopera al di sotto delle percentuali minime previste nella citata tabella. A titolo meramente esemplificativo: per il settore delle “ristrutturazione di edifici civili”, la tabella riporta una percentuale di congruità pari al 22%. Ciò significa che, ipotizzando un importo dei lavori complessivo pari a 240.000,00 euro, di cui 200.000,00 euro di lavori edili, l’importo della manodopera atteso sarà non inferiore a 44.000,00 euro, con un imponibile per Cassa Edile di 17.600,00 euro. L’attestazione di congruità, nel caso di rispetto dei parametri, verrà rilasciata entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria, del soggetto da essa delegato ai sensi della L. 12/1979, art. 1, ovvero, del committente. L’impresa affidataria che risulta non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale minima richiesta dalla tabella attraverso l’invio alla Cassa Edile di documentazione attestante i costi non registrati in Cassa. Se lo scostamento è inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l’attestazione di congruità potrà essere comunque rilasciata allorché il direttore dei lavori sia in grado di giustificare la natura dello scostamento; qualora, invece, non sia possibile attestare la congruità, verranno comunicate analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, concedendo termine ultimo di quindici giorni per la regolarizzazione. La revisione avviene attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro, necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Decorso tuttavia il citato termine, l’esito negativo è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Solo in caso di mancata regolarizzazione, dunque, si ha esito negativo della congruità e inserimento nella banca dati Nazionale delle imprese irregolari. 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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/27/durc-congruita-via-1-marzo-procedura-alert

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