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Isopensione: uscita dal lavoro con 7 anni di anticipo sino al 2026. Con quali costi per i datori di lavoro?

La legge di conversione del decreto Milleproroghe consentirà di utilizzare l'Isopensione Fornero fino al 30 novembre 2026 con una durata massima di 7 anni. I datori di lavoro avranno una platea più ampia di lavoratori da accompagnare alla pensione, ma dovranno sostenere un costo oneroso. In pratica, l’azienda deve anticipare al lavoratore cessato la pensione maturata al momento dell’esodo, sino alla reale maturazione dei requisiti per il primo trattamento pensionistico ordinario raggiungibile. Come si calcola l’indennità di prepensionamento? Come si attiva la procedura di isopensione?

La legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni in l. n. 14/2023) permette di utilizzare l'Isopensione Fornero con una durata massima di 7 anni fino al 30 novembre 2026. L’Isopensione (art. 4, co. 1-7- ter, L. n. 92/2012), lo ricordiamo, è una misura di prepensionamento della quale può fruire il personale delle aziende del settore privato che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. In particolare, i lavoratori coinvolti negli accordi di esodo possono beneficiare di un consistente anticipo nell’uscita dal lavoro, con diritto a un’indennità di accompagnamento alla pensione, sino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato ordinario (art. 24 co. 10 D.L. n. 201/2011) o di vecchiaia (art. 24 co.6 DL 201/2011). In via strutturale, l’uscita dal lavoro è consentita con un anticipo massimo di 4 anni; successivamente, l’art. 1, co. 160, L. n. 205/2017 aveva elevato tale limite da 4 a 7 anni, ma solo per il triennio 2018- 2020. L’ampliamento sino a 7 anni è stato poi prorogato dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1 co. 243 L. n. 178/2020), purché la cessazione del rapporto di lavoro avvenga entro il 30 novembre 2023 (messaggio INPS n. 227/2021). Ora, con la legge di conversione del decreto Milleproroghe, viene prevista una nuova proroga, sino al 2026 compreso, dell’elevazione a 7 anni del periodo massimo di fruizione dell’isopensione. Sicuramente si tratta di una buona notizia, almeno per tutti quei lavoratori desiderosi di cessare dal servizio con regole più elastiche rispetto alle disposizioni ordinarie della legge Fornero di riforma delle pensioni. Tuttavia, non sempre l’aumento della platea dei “prepensionati “si traduce in un reale vantaggio per le aziende. Attivazione della misura In primo luogo, l’attivazione dell’isopensione richiede l’esperimento di una procedura piuttosto complessa, attivata da un accordo sindacale, per mezzo del quale azienda e OO.SS. definiscono la platea dei dipendenti in esubero, che cesseranno il rapporto prima di conseguire i requisiti per il pensionamento. Le cessazioni possono avvenire in modalità analoghe al licenziamento collettivo o attraverso risoluzioni consensuali, in base ad adesioni spontanee dei lavoratori. Il procedimento consta poi di una fase amministrativa che prevede il coinvolgimento dell’INPS, che deve ricevere la domanda di ammissione al prepensionamento da parte del datore di lavoro, assieme all'accordo aziendale (che l’Istituto deve validare), al programma di esodo e all'elenco dei lavoratori interessati L’INPS deve inoltre notificare l’ammontare della provvista finanziaria necessaria per la stipula della fideiussione bancaria relativa all'importo delle isopensioni e dei contributi correlati; nonché validare la fideiussione stessa. L’indennità di isopensione è liquidata a partire dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Ammontare dell’indennità di prepensionamento Le criticità connesse all’isopensione non si esauriscono certamente nella complessità della procedura di attivazione, ma riguardano soprattutto i costi che l’azienda deve sostenere. Il datore di lavoro, infatti, deve versare un’indennità pari al valore dell’assegno pensionistico che spetterebbe teoricamente al dipendente al momento della chiusura del rapporto, in base alle regole vigenti. In pratica, l’azienda deve anticipare al lavoratore cessato la pensione maturata al momento dell’esodo, sino alla reale maturazione dei requisiti per il primo trattamento pensionistico ordinario raggiungibile (pensione anticipata, conseguibile con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne, 3 mesi di finestra; pensione di vecchiaia, ottenibile con un minimo di 67 anni di età e 20 anni di contributi). Sono esclusi dal calcolo dell’indennità i contributi correlati che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di isopensione. Contribuzione correlata Il datore di lavoro, inoltre, è obbligato al versamento della contribuzione (contributi correlati) per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione. I versamenti sono pienamente validi ai fini del diritto e della misura della pensione (messaggio INPS n. 4771/2020). La retribuzione media mensile sulla quale devono essere calcolati i contributi da corrispondere nel periodo di isopensione è determinata: - dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 48 mesi; - comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in UniEmens); divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (art. 2, co. 6 e 10, L. n. 92/2012; messaggio INPS n. 1360/2017). Valutazione di convenienza In base a quanto esposto, è evidente che i costi relativi all’isopensione non siano sopportabili per gran parte dei datori di lavoro, specie se devono essere sostenuti per ben 7 anni. Si osserva, infatti, un ricorso periodico alla misura da parte delle sole realtà con organici molto numerosi; peraltro, ad oggi, queste aziende risultano maggiormente interessate alla fruizione di strumenti meno onerosi per la gestione degli esuberi, come il contratto di espansione (art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015). L’isopensione, a differenza di altre possibilità di esodo, non è comunque penalizzante per i lavoratori prepensionati, in quanto di regola l’importo del trattamento pensionistico non risulta ridotto a seguito della fruizione della misura. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/01/isopensione-uscita-lavoro-7-anticipo-sino-2026-costi-datori-lavoro

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