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Fondi di solidarietà bilaterali: regolamenti da adeguare entro il 30 giugno

Proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterali al fine di consentire a tutte le parti interessate di verificare la necessità di adeguamento dei rispettivi fondi di settore e valutare l’opportunità dello stesso. E’ quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe. A fronte della modifica apportata, in mancanza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno, a decorrere dal 1° luglio 2023, e non più dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale presso l’INPS ove verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

La legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022, convertito in l. n. 14/2023) modifica alcuni termini temporali concernenti l’adeguamento, alla luce del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui alla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS, dei due fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi (non gestiti dall’INPS), nonché dei due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano e gestiti dall’INPS. Va ricordato, come viene sottolineato sul sito del Ministero del Lavoro, che l'istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali è prevista con il fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Adeguamento dei fondi di solidarietà bilaterali La Relazione Tecnica al decreto legge ricorda come il riordino degli ammortizzatori sociali operata dalla legge di Bilancio 2022 ha interessato anche la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148 del 2015, assegnando ai suddetti organismi, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, che scadeva il 31 dicembre 2022. L’intervento ha ridefinito sia l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali che la tipologia delle relative prestazioni. In particolare, si prevede che tali fondi riguardino tutti i datori di lavoro (che occupino almeno un dipendente) non rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che i medesimi fondi assicurino le tutele corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti. Si prevedeva poi che i Fondi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, si adeguassero alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 o 2021. In mancanza di adeguamento alle suddette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza sarebbero dovuti confluire, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021, ai fini dell’applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS. Riguardo poi ai datori che non rientrino in alcun fondo di solidarietà bilaterale si prevedeva che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per la costituzione, presso l’INPS, di fondi di solidarietà bilaterali; in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ogni datore non rientrante già in un fondo viene iscritto al FIS. Verifica sui fondi di solidarietà Così come evidenzia la Relazione Tecnica al decreto Milleproroghe, in considerazione dell’approssimarsi del termine del 31 dicembre 2022 si è proceduto ad una verifica, conclusa alla data del 23 novembre 2022, dei fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148 del 2015, che rientrano nelle casistiche normative di adeguamento innanzi esplicitate, e a una ricognizione dello stato dei relativi procedimenti di adeguamento. Secondo quanto viene riportato i fondi di solidarietà di cui agli art. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 erano 13. Gli organismi da adeguare per cui non era ancora pervenuto l’accordo di adeguamento e che dal 1° gennaio avrebbero rischiato di confluire nel FIS erano 6 (Studi professionali, Bolzano, Servizi ambientali, tributi erariali, Ormeggiatori e barcaioli, trasporto pubblico). I fondi di solidarietà da adeguare per cui era pervenuto l’accordo di adeguamento e che quindi non rischiavano di confluire nel FIS erano 2 (Trento e Solimare). Si evidenzia ancora come i fondi di solidarietà conformi alla normativa vigente che hanno richiesto e ottenuto parere di conformità e dal 1° gennaio 2023 non correvano rischio di confluire nel FIS sono 2 (Credito e Ferrovie dello Stato). Si citano ancora 2 fondi che hanno richiesto parere di conformità che è ancora pendente (Poste e Credito Cooperativo) e un fondo di solidarietà (Assicurazioni) che non hanno posto in essere alcuna attività di adeguamento, formalmente conformi ma che in assenza di attività delle parti sociali richiedono un supplemento di istruttoria presso l’INPS ai fini della verifica dei cc.dd tetti aziendali prima di dichiararne la conformità. Si citano poi i fondi di solidarietà alternativi (ex. art. 27) per cui è prevenuto l’accordo di adeguamento e dal 1° gennaio non rischiavano di confluire nel FIS, numericamente pari a 2 fondi di solidarietà (FSBA - Artigiani e FormaTemp - Somministrati). Ai suddetti 15 fondi di solidarietà si aggiungono due fondi facoltativi (Trasporto Aereo e TRIS - Chimici farmaceutici), con riferimento ai quali il Fondo del trasporto aereo ha presentato accordo di adeguamento, in ossequio alla circolare INPS n. 18/2022, in corso di disamina e il Fondo TRIS, per il quale le parti sociali non hanno svolto alcuna attività, fatti salvi ulteriori approfondimenti istruttori, non sembra rientrare nella casistica proprio perché è un fondo facoltativo, che prevede solo assegni straordinari e pertanto non rientra tra i Fondi che devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 per non confluire nel FIS. Cosa prevede la legge di conversione del decreto Milleproroghe A fronte della situazione rappresentata, la legge di conversione del decreto Milleproroghe proroga il termine per l’adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterali. di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015 al 30 giugno 2023. al fine di consentire a tutte le parti interessate di verificare la necessità di adeguamento dei rispettivi fondi di settore e valutare l’opportunità dello stesso. L’obiettivo è quello di consentire una ponderata valutazione dei termini dell’adeguamento. Per i fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, il termine per il relativo adeguamento viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023; di conseguenza, per il caso di mancato adeguamento, si differisce dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine a decorrere dal quale i datori di lavoro, interessati da tale mancanza, confluiscono nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori medesimi per gli assegni di integrazione salariale (si ricorda che in quest’ultimo Fondo sono altresì iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori non rientranti in alcun fondo). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/02/fondi-solidarieta-bilaterali-regolamenti-adeguare-entro-30-giugno

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