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Somministrazione a termine: proroga oltre il limite di 24 mesi fino al 30 giugno 2025

Cambia ancora la disciplina dei contratti di somministrazione. La legge di conversione del decreto Milleproroghe prevede, infatti, la proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 della disposizione derogatoria in base alla quale l’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione stipulato con l'agenzia di somministrazione sia a tempo determinato, può impiegare in missione il medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Come si stipula e quali sono gli elementi essenziali del contratto di somministrazione?

Sarà possibile, fino al 30 giugno 2025, impiegare, in somministrazione di lavoro a tempo determinato per periodi superiori a ventiquattro mesi, lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione. E’ quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe (art. 9 c. 4-bis L. n. 14/2023), che ha previsto l’applicazione della disciplina derogatoria fino al 30 giugno 2025 rispetto a quella del 30 giugno 2024 attualmente in vigore. La disposizione interviene sull’ art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, ampliando l’orizzonte temporale di applicazione della disciplina in deroga. Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, è dunque consentito di impiegare in missione del medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. A tal fine, è necessario che l'agenzia di somministrazione abbia stipulato con il lavoratore un contratto a tempo indeterminato e lo abbia comunicato all'utilizzatore. Limiti ordinari del decreto Dignità Il D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, ha fissato strutturalmente a ventiquattro mesi il periodo massimo di occupazione a tempo determinato di lavoratori subordinati, sia con riferimento ad un singolo contratto che per sommatoria di periodi di impiego intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in una successione di contratti.

N.B: Si sommano i periodi di contratto stipulati per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Nel computo vanno considerati anche i periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. La violazione del limite temporale stabilito dal legislatore comporta la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. La disciplina in deroga A partire dal 14 ottobre 2020, nell’ambito delle deroghe introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria in corso, è stata consentita la possibilità di superare il limite di ventiquattro mesi laddove l’occupazione avvenga mediante somministrazioni a tempo determinato a condizione che il contratto di lavoro tra la società di somministrazione ed il lavoratore sia a tempo indeterminato e che lo abbia comunicato all’utilizzatore, limitandone l’efficacia fino al 31 dicembre 2021, Proprio questa previsione è stata poi oggetto di ripetute proroghe fino a giungere a quella prevista dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe. Ambito applicativo delle disposizioni La durata massima del contratto a tempo determinato è stabilita primariamente dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale). Soltanto nel caso in cui non sia normata a livello contrattuale, si applica la disposizione prevista dal decreto Dignità, ovvero il limite massimo di 24 mesi complessivi. Nella durata massima non sono computati i periodi di lavoro svolti con altre tipologie contrattuali diverse dai contratti a tempo determinato e dalla somministrazione a termine quali: - contratti intermittenti a termine; - contratti di collaborazione; - rapporti formativi di tirocinio. Contratto di somministrazione Alla base della legittimità della norma in deroga qui esaminata c’è la stipula di un contratto di fornitura di manodopera in somministrazione. Il contratto, sottoscritto dall’agenzia e dall’utilizzatore, deve essere a tempo determinato e contenere una serie di dati essenziali, come indicato nella modello di contratto che qui si allega.Preleva l’esempio di modello di contratto di somministrazione Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/04/somministrazione-termine-proroga-limite-24-30-giugno-2025

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