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Posizioni contributive dipendenti e collaboratori della PA: proroga di anno per la regolarizzazione

Prorogato di un anno il termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi delle Amministrazioni pubbliche. Lo prevede la legge di conversione del decreto Milleproroghe. Le finalità della disposizione è di consentire alle Amministrazioni pubbliche di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate dalle PP. AA, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l’omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori

L’art. 9 comma 1 del decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022, convertito in L. n. 14/2023) provvede a prorogare al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità fino al 2018 (lettera a)) e proroga fino al 31 dicembre 2023 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati (lettera b). Cosa si prevede Così come viene sottolineato nel Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato la disposizione riguarda le gestioni previdenziali esclusive e i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165/2001, cui si applicano i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, del medesimo art. 364, della L. 335/1995 (recante la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. E’ utile a tal proposito ricordare come l’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995 prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono (e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati) in dieci anni, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro (nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori), a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione (articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103). A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Il termine di prescrizione è poi quinquennale per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Il Dossier sottolinea allora come l’art. 9 comma 1 del decreto Milleproroghe proroga al 31 dicembre 2023, per le gestioni previdenziali esclusive, alle quali sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e tra cui rientrano anche i Fondi ex INADEL ed ex ENPAS, amministrati dall'INPS, relativi alle indennità di fine servizio (TFS/TFR), la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, differendo contemporaneamente al 31 dicembre 2018 il riferimento ai periodi di competenza delle contribuzioni stesse. Inoltre, si prevede il differimento fino al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o assimilati (dottorati di ricerca, componenti di commissione e collegi) sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta alla Gestione separata. L’art. 9, comma 1, lettera a), in particolare, prosegue il Dossier, estende ai periodi di competenza fino al 2018 la sospensione dei termini di prescrizione, fino al 31 dicembre 2023, degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, modificando il comma 10-bis dell'art. 3 della legge n. 335/1995, che considerava, in precedenza, i periodi fino al 31 dicembre 2015 e da ultimo (ex art. 9, comma 3, del D.L. n. 228/2021) fino al 31 dicembre 2017. L’art. 9, comma 1, lettera b), invece, dispone che le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs.n. 165/2001, in deroga ai commi 9 e 10 del medesimo art. 3 della l. n. 335/1995, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2023 (e non più quindi fino al 31 dicembre 2022, come previsto dalla normativa precedente), agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 , in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La Relazione tecnica sottolinea che la disposizione non determina oneri in quanto le operazioni di verifica delle posizioni contributive oggetto della disposizione avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica. Le finalità Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, ad oggi le posizioni interessate dagli omessi adempimenti hanno comportato numerose criticità conseguenti all’assenza di accredito della contribuzione obbligatoria in capo ai prestatori che lamentano tale situazione e ricorrono sistematicamente alle vie legali al fine di vedere riconosciuta la propria posizione previdenziale. La norma consente alle amministrazioni pubbliche, tramite controllo diretto o su denuncia del singolo prestatore effettuata alla medesima amministrazione committente, di normalizzare la posizione contributiva e di consentire il relativo aggiornamento dell’estratto conto. In tal modo l’Istituto è legittimato ad acquisire il versamento e ad aggiornare la posizione contributiva dei lavoratori rimanendo esclusa, in assenza di tale intervento, la possibilità per l’INPS di attivare coattivamente la pretesa creditoria per periodi contributivi sui quali è già intervenuta la prescrizione ordinaria. Così come sottolinea il Dossier del Servizio Bilancio del Senato, le finalità perseguite sono rappresentate allora dal volere consentire alle Amministrazioni pubbliche di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate dalle PP. AA, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l’omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/07/posizioni-contributive-dipendenti-collaboratori-pa-proroga-regolarizzazione

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