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Fermo pesca 2022: domande entro il 15 marzo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel Decreto Interministeriale n. 1 del 2023, dispone che per l'anno 2022 è riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio del settore della pesca marittima.

Con il decreto interministeriale n. 1 del 7 marzo 2023, pubblicato sul portale istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le indicazioni operative per il Fermo pesca 2022. In caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, è stato previsto che sia riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Beneficiari La misura riguarda i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (Legge 13 marzo 1958, n. 250) che hanno effettuato la sospensione dal lavoro, derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, prescritte a vario titolo dalle competenti Autorità marittima. L’indennità è erogata nel limite di dodici milioni di euro per il Fermo Pesca Obbligatorio e nel limite di circa sette milioni di euro per il Fermo Pesca Non Obbligatorio. Qualora le richieste aziendali superino il predetto stanziamento, la relativa indennità sarà ridotta proporzionalmente per ogni singolo lavoratore. Presentazione dell’istanza Le imprese interessate a ricevere l'indennità devono presentare una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 15 marzo 2023, tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline". L’istanza deve contenere i seguenti dati: - ragione sociale e generalità del datore di lavoro, completo di codice IBAN; - elementi identificativi dell’unità di pesca; - ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività; - le cause e il numero totale di giorni lavorativi dei singoli arresti temporanei; - elenco dei marittimi imbarcati alla data d’arresto; - dichiarazione dell’avvenuto fermo di pesca rilasciata dall’Autorità marittima competente. Il Ministero avvisa che non è più possibile assolvere il pagamento tramite titolo cartaceo. L'unico strumento di pagamento riconosciuto è disponibile utilizzando, esclusivamente, il sistema di pagamento "PagoPA", attivabile attraverso l'apposita funzione integrata, all'interno dell'applicativo CIGSonline. Il sistema non consente l'invio dell'istanza in caso di omesso pagamento dell'imposta di bollo. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 07/03/2023, n.1

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/09/fermo-pesca-2022-domande-entro-15-marzo

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