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Riforma del lavoro sportivo: dalla proroga ai nuovi limiti di esenzione fiscale

La legge di conversione del decreto Milleproroghe differisce al 1° luglio l’entrata in vigore della riforma dello sport, nonché del lavoro sportivo, e introduce alcune novità in merito alle somme corrisposte ai lavoratori sportivi. In particolare, la nuova disciplina prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di 15.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. Come si applica la nuova disciplina?

Confermato il rinvio al 1° luglio 2023 della riforma del lavoro sportivo. La legge di conversione del decreto Milleproroghe ha, infatti, confermato il differimento dell’entrata in vigore della riforma dello sport nonché del lavoro sportivo. Più specificamente, le disposizioni relative alla proroga dei termini in materia di sport sono contenute all’art. 16 del D.L. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023, che contiene alcune modifiche al D.Lgs. n. 36/2021 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Il decreto Milleproroghe aveva già disposto il differimento di sei mesi delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 (salvo quelle di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano già a decorrere dal 1° gennaio 2022), con la legge di conversione viene pertanto confermata tale previsione e contestualmente vengono apportate alcune modifiche, una delle quali in merito alle somme corrisposte ai lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo. Lavoratori sportivi ed esenzione fiscale dei compensi All’art. 51 del D.Lgs. n. 36/2021 è stato infatti inserito il nuovo comma 1-bis che prevede, per il solo periodo d’imposta 2023, l’esenzione fiscale dei compensi percepiti fino all’importo complessivo di euro 15.000. In particolare, è previsto che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto di riforma dello sport, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000 euro. Va ricordato a tal proposito che il citato art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR prevede la tassazione quale redditi diversi per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche che, ai sensi del successivo art. 69, comma 2, concorrono a formare il reddito solo se eccedenti complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. La legge n. 14/2023 ha infatti previsto l’immediata soppressione (28 febbraio 2023, data di entrata in vigore) della previsione che consentiva l’esenzione fiscale delle somme erogate per le medesime finalità nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle societa' sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applicava anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Il D.L. n. 198/2022 aveva infatti disposto il differimento di tale soppressione contestualmente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021 ma in sede di conversione il legislatore ha previsto una nuova modalità di regolamentazione dell’esenzione tributaria di tali somme applicabile all’intero periodo d’imposta 2023. Il legislatore ha voluto disciplinare tale fattispecie all’interno del D.Lgs. n. 36/2021, prevedendo che i lavoratori sportivi che percepiscono nel periodo d’imposta 2023 sia compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, che quelli assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, l’esclusione si applica entro il limite di euro 15.000. La finalità è evidentemente quella di evitare che l’applicazione delle due fattispecie potesse determinare l’applicazione di entrambi i limiti di esenzione producendo sostanzialmente l’applicazione di entrambe le fasce di esclusione dalla base imponibile ai fini tributari, rispettivamente di euro 10.000 e di euro 15.000. Va ricordato, a tal proposito, che l’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede una nuova disciplina dell’esenzione fiscale dei compensi corrisposti ai lavoratori del settore dilettantistico, per molti anni regolata dalla citata norma del TUIR. La nuova disciplina prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. Invero, qualche dubbio si potrebbe porre sul trattamento tributario dei compensi corrisposti dal 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 198/2022, che - come già rilevato- ha disposto la modifica dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, ed il 1° luglio 2023 data in cui entrerà in vigore la riforma. Come evidenziato, infatti, le modifiche al TUIR hanno previsto la soppressione di quella parte della norma relativa all’esenzione tributaria per il settore sportivo dilettantistico. Tuttavia, posto che il legislatore - come evidenziato - pare abbia voluto evitare l’applicazione di un plafond di esenzione superiore al limite di euro 15.000 euro, non può che ritenersi ancora applicabile, per il periodo d’imposta 2023, l’esenzione prevista dall’art. 67 del TUIR in parola per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo. Tale esenzione, secondo quanto indicato dal nuovo comma 1-bis dell’art. 51 D.Lgs. n. 36/2021, riguarda i compensi di cui al citato art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR, ovvero: indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati per prestazioni di natura non professionale. Ai fini contributivi, rimane l’esenzione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003 per i compensi occasionali complessivamente percepiti fino all’importo di euro 5.000. L’art. 35, comma 8-quater, del D.Lgs n. 36/2001 prevede infatti che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima dell’entrata in vigore della riforma e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del TUIR non si dà luogo a recupero contributivo. A tal proposito, va ricordato che il citato art. 35 ridisegna il regime contributivo dei compensi ai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/09/riforma-lavoro-sportivo-proroga-limiti-esenzione-fiscale

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