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Azione rappresentativa dei consumatori: perché le imprese non devono sottovalutarla

Il Consiglio dei ministri del 9 marzo ha recepito in Italia la direttiva UE riguardante l’azione rappresentativa a tutela dei consumatori. L’azione rappresentativa si affianca alla class action, ma non è un’azione di classe. I ricorrenti agiscono anche senza mandato degli interessati effettivi, che possono beneficiare dei risultati dell’iniziativa giudiziaria. Modalità di avvio delle azioni inibitorie, favor processuale per il consumatore e ampia pubblicità delle azioni avviate determinano una connotazione prettamente “consumeristica” dell’azione rappresentativa. Per quali ragioni le imprese dovrebbero valutare con particolare attenzione questo tipo di iniziative a tutela dei consumatori, anche per evitare o prevenire potenziali danni alla continuità produttiva?

Partirà il 25 giugno 2023 l’azione rappresentativa a tutela dei consumatori, riservata ad alcuni enti legittimati, tra cui le associazioni rappresentative dei consumatori: prevista dalla direttiva UE 2020/1828, è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023. Di cosa si tratta? È un tipo di azione molto originale, con una forte configurazione transfrontaliera nell’ambito dell’Unione Europea: i ricorrenti agiscono anche senza mandato degli interessati effettivi, che possono beneficiare dei risultati dell’iniziativa giudiziaria. Perché non è una class action? L’azione rappresentativa è un’azione che si affianca alla class action, anche nella versione rivisitata e inserita nel Codice di procedura civile, ma non è un’azione di classe, essendo tra l’altro escluso che a promuoverla possa essere un componente della classe. Cosa si può ottenere? Pur in questi contorni, allo stato non definiti, l’azione rappresentativa è finalizzata a tutele inibitorie e sostanziali (risarcimenti, riduzioni di prezzo, rimborsi, ecc.) ed è connotata dall’obiettivo di accentrare in un un’unica vicenda processuale i mille rivoli di singole clausole di singoli consumatori incardinate davanti a una pluralità di giudici sparsi per l’Italia.

È proprio questo il senso dell’attributo di rappresentatività di questa azione e cioè di eliminare la parcellizzazione del contenzioso investendo di compiti propulsivi soggetti rappresentativi.
Beninteso, le azioni individuali continuano ad essere proponibili (sarebbe stato incostituzionale il contrario), ma questo filone è talmente improduttivo di statistiche significative da poter essere tranquillamente trascurato. Gli impatti L’azione rappresentativa nella sua dimensione di sintesi potrà anche avere effetti di consolidamento nomofilattico: poche sentenze vuol dire anche minori possibilità di orientamenti contraddittori. Peraltro, con un’impostazione di questo tipo cessa ogni ragion d’essere di strategie di speculazione su un contenzioso spalmato con la possibilità di compensazioni interne tra esiti vittorioso e infausti. Anche per questi aspetti, che toccano strategie di planning del contenzioso all’interno delle dinamiche imprenditoriali, la novità va attentamente studiata da una platea vastissima di imprese, operatori economici e professionisti. Perché potrebbe avere successo Se è un dato di fatto lo scarso successo, per non dire il fallimento (visti i numeri infimi dei procedimenti avviati) della class action all’italiana, non è detto che sarà lo stesso per l’azione rappresentativa, i cui presupposti di ammissibilità sono di formulazione apparentemente meno fumosa della azione di classe.Concorrenti mascheratiAnzi, nell’ottica di un pronosticabile successo, si comprendono le precauzioni avanzate dal legislatore europeo, solo accennate nel decreto legislativo in commento, a proposito di strumentalizzazioni dell’azione rappresentativa da parte di soggetti finanziatori della stessa: il pericolo è che concorrenti mascherati finanziano azioni contro i loro competitor.
Nella normativa italiana tutto ciò si coglie tra le righe della disciplina del controllo dell’eventuale conflitto di interesse del ricorrente, controllo affidato al giudice nella fase di ammissibilità dell’atto introduttivo.
Differenza fra azione rappresentativa e azione di classe L’azione rappresentativa dovrà, in ogni caso, essere usata per la tutela di interessi collettivi dei consumatori, mentre l’azione di classe serve per la tutela di diritti individuali omogenei (a prescindere dalla qualifica di consumatori). La differenza dell’ambito dei soggetti sostanzialmente interessati si accompagna anche alla distinta individuazione delle controparti. L’azione di classe è promossa contro imprese, gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità; l’azione rappresentativa sarà avviata nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale: siamo, dunque, in una dimensione che si potrebbe definire prettamente “consumeristica”. Lo conferma anche il fatto che le azioni rappresentative trovano la loro causa petendi in una violazione di un interesse collettivo, appunto dei consumatori, in alcune (tante) materie oggetto di una ampia elencazione in un allegato, che accompagna l’articolato: sono tutte materie che riguardano la contrattualistica del consumatore, seppure con alcune estensioni.
Si pensi, tra gli altri, ai settori dei trasporti, energia, telefonia, turismo, finanza, credito e assicurazioni, alimentare e, per attualizzare la prospettiva, al commercio elettronico e ai servizi digitali.
Una tutela forte a protezione della privacy? A proposito delle materie inserite nel perimetro delle materie per le quali l’azione rappresentativa è una opzione, degna di una particolare sottolineatura è la protezione dei dati e la privacy. Per quanto il rinvio è al decreto legislativo 101/2018, cioè al decreto di armonizzazione del regolamento UE 2016/679 (il celeberrimo Gdpr), il rinvio medesimo apre, però, la possibilità di attivare filoni enormi, considerata la trasversalità della privacy.
A questo proposito lo spettro è quello dei rapporti B2C: potendo qualsiasi relazione contrattuale essere ridotta nell’essenza a trattamento dei dati, occorrerà che le imprese riflettano seriamente sulle possibili alle che corrono ogni volta che il Garante per la protezione dei dati interviene, ad esempio, a proposito di un data breach. Una associazione dei consumatori sufficientemente avveduta potrà far diventare la pronuncia del Garante la base di argomentazioni per un’azione rappresentativa.
Chi può proporre l’azione rappresentativa La sfumatura decisamente consumeristica si coglie anche ragionando sugli enti legittimati a proporre l’azione rappresentativa: accanto agli organismi pubblici indipendenti nazionali sono menzionate le associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell’elenco tenuto dal presso il ministero delle imprese e del made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico), al dire il vero in gran parte coincidenti con gli enti iscritti nell’elenco tenuto dal ministero della giustizia e abilitati alla proposizione della azione di classe.Attenuazione delle differenze fra le due azioniSe ci sono, come visto, differenze della struttura delle due azioni (rappresentativa e di classe), queste si attenuano rispetto alle caratteristiche del rito, che si articola nella fase dell’avvio, con il vaglio dell’ammissibilità da parte del tribunale delle imprese (in questo momento in cui stanare eventuali conflitti di interesse dei promotori), con la possibilità di adesione già in questo primo frangente dei consumatori interessati, nella successiva fase del giudizio, con poteri istruttori ampi, con la fase decisionale e dell’esecuzione, con la possibilità rinnovata di adesione delle persone interessate. Le azioni inibitorie e gli impatti per le imprese A proposito delle azioni inibitorie, pericolosissime per la continuità produttiva, si segnala che il decreto legislativo ne condiziona la proponibilità al decorso di quindici giorni dalla data in cui gli enti legittimati abbiano richiesto all’operatore economico la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti: è un momento cruciale da non prendere sotto gamba, in cui studiare la scelta più opportuna, viste la caratterista unitaria della lite rappresentativa. Favor processuale per il consumatore Fanno da contorno alla disciplina del rito le norme ispirate a un chiaro favor per il consumatore a proposito della misura ridotta del contributo unificato e della responsabilità limitata in caso di soccombenza a riguardo delle spese di lite.
Sono, infine, sempre possibili e, anzi, incentivati gli accordi transattivi e le conciliazioni.
Pubblicità dell’azione rappresentativa Una qualifica specializzante dell’azione rappresentativa, infine, è la amplissima diffusione a proposito delle stesse stessa a favorire il più possibile le adesioni dei consumatori: sulla piattaforma del Ministero della giustizia, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy e sui siti degli enti legittimati a proporre le azioni. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/13/azione-rappresentativa-consumatori-imprese-non-devono-sottovalutarla

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