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Decreto flussi: semplificazioni sugli ingressi di lavoratori extra UE

Con il D.L. n. 20 del 2023, arrivano alcune semplificazioni sugli ingressi di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro e sui permessi di soggiorno e un giro di vite contro lo sfruttamento e l’immigrazione irregolare. Tra le altre misure, il decreto prevede la durata triennale sia della programmazione flussi che di alcune tipologie di permessi di soggiorno, nonchè alcune priorità di accesso e uno snellimento delle procedure.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 che contiene alcune semplificazioni delle disposizioni per l’accesso nel nostro paese dei lavoratori stranieri per motivi di lavoro entro determinati limiti quantitativi e l’inasprimento delle sanzioni penali per chi opera in modo irregolare. Le misure sono volte al contrasto dell’immigrazione irregolare, tramite l’ampliamento dei flussi di ingresso per lavoro, la semplificazione delle procedure e canali privilegiati di accesso rivolti alla formazione lavorativa. Le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il decreto stabilisce che, dopo il primo rinnovo, il permesso per lavoro e quello per motivi familiari, siano rinnovati per tre anni anziché due. Semplificazione del nulla osta Ad eccezione delle domande di nulla osta per l’ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero e delle istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all’estero, permane l’obbligo di verificare, presso il Centro per l’Impiego competente, l’indisponibilità di altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro. A tal fine l’azienda deve compilare la “Richiesta di personale per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale”. In caso di segnalazione da parte del Centro per l'Impiego dovrà essere effettuato un colloquio il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato all’ufficio. È prevista la semplificazione per l’ottenimento del nulla osta al lavoro, da intendersi come rilasciato se non sono state acquisite dalla Questura, nei 60 giorni previsti per legge, le informazioni relative agli elementi ostativi. Con il solo nulla osta, anche prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno verrà comunque consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa. Semplificazioni della procedura Si prevede la semplificazione amministrativa con possibilità di lavoro con nulla osta nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno. L’asseverazione della pratica non è richiesta per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa. È consentito l’ingresso e il soggiorno al di fuori delle quote allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Priorità alle istanze in coda I datori di lavoro che hanno presentato regolare domanda con i decreti flussi 2022 e 2023 per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, con i successivi decreti sui flussi, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti. Ingressi fuori quota È ammesso l’ingresso in Italia, al di fuori dalle quote previste, per gli stranieri che abbiano partecipato ai corsi di formazione professionale e civico linguistica, organizzati sulla base dei bisogni manifestati dal Ministero del Lavoro, dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. La domanda di visto di ingresso sarà presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla conclusione del corso e corredata dalla conferma alla disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

D.L. 10/03/2023, n. 20 (G.U. 10/03/2023, n. 59)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/14/decreto-migranti-semplificazioni-ingressi-contrasto-sfruttamento

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