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Welfare aziendale e azionariato ai lavoratori: condizioni e limiti per l’esenzione fiscale e contributiva

L’offerta dei titoli azionari ai dipendenti, inteso come una misura di welfare aziendale, viene utilizzata dalle imprese per favorire la condivisone e la partecipazione attiva dei propri lavoratori alla vita aziendale. Al fine di incentivarne l’utilizzo il Legislatore ha inserito questa misura tra le ipotesi di somme che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Trova quindi applicazione uno specifico regime fiscale, ed anche contributivo, che deve però rispettare alcune condizioni e limiti. Cosa deve sapere il datore di lavoro per operare correttamente? Quali possono essere le problematiche di natura fiscale e contributiva da affrontare?

Sempre più spesso le aziende si stanno orientando nella partecipazione attiva dei propri lavoratori alla vita aziendale mediante la cessione di una parte dei titoli societari agli stessi, anche e soprattutto un’ottica di condivisione dei risultati aziendali. L’azionariato diffuso, inteso come una misura di welfare aziendale, si scontra però con una serie di problematiche di natura fiscale e contributiva che si cercherà di analizzare nel presente contributo. Il Legislatore, al fine di incentivare la diffusione dell’azionariato tra i lavoratori, ha optato di inserire tale casistica tra quelle ipotesi di somme che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. In particolare, in deroga al principio generale di onnicomprensività, secondo il quale tutte le somme e valori riconosciute dal datore di lavoro al lavoratore costituiscono reddito imponibile, l’art. 51 del TUIR, prevede espressamente che non concorrono a formare il reddito…“g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.” Il successivo comma 2 bis, sempre dell’art. 51 TUIR, prevede che il particolare regime fiscale trova applicazione esclusivamente alle azioni emesse: - dall'impresa con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro; - da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Profilo soggettivo Elemento fondamentale per beneficiare dell’esenzione fiscale (e conseguentemente di quella previdenziale come si vedrà in seguito) è che l’offerta dei titoli azionari (stock grant) deve riguardare la “generalità dei dipendenti” e non anche, come per altre casistiche di welfare aziendale, loro categorie o, addirittura, come per i fringe benefit, singoli soggetti. Questo aspetto è molto rilevante, andando tale specifica implicitamente a escludere quelle offerte che riguardano solo alcune categorie di lavoratori, così come ovviamente quelle ad personam. La ratio del legislatore è di favorire e incentivare l'azionariato diffuso tra i dipendenti e, mediante quest'ultimo, la partecipazione dei dipendenti alla vita sociale dell'impresa per la quale prestano la propria opera lavorativa. Viceversa, l’offerta di titoli societari a singoli lavoratori o a categorie omogenee non beneficia dell’esenzione fiscale: secondo l’Agenzia delle Entrate “simili fattispecie devono necessariamente essere ricondotte nell'ambito dei fringe benefits e, come tali, considerate imponibili quali reddito di lavoro dipendente, in ragione del principio di onnicomprensività secondo cui tutte le somme e i valori che il dipendente riceve, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, sono reddito di lavoro dipendente.” Per quanto riguarda l’eventuale offerta a figure inserite all’interno della società con particolari tipologie contrattuali si evidenzia quanto segue.

Tipologia contrattuale Ammissibilità
Collaboratori coordinati e continuativi Con la circolare n. 67/E/20012, l’Agenzia delle Entrate ebbe modo di assimilare ai lavoratori dipendenti anche gli eventuali collaboratori dell’impresa; in particolare, venne indicato che “Si ritiene, in linea con quanto precisato per le assegnazioni di azioni ai lavoratori dipendenti con la circolare n. 30/E del 25 febbraio 2000, che tale disciplina agevolativa sia applicabile anche con riferimento ad offerte di azioni rivolte a categorie di collaboratori”.
Lavoratori part time Con riferimento alla possibilità di escludere dall’azionariato i lavoratori con contratto a tempo parziale, l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che “La relazione di accompagnamento al d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 che ha modificato la previgente disciplina in materia di assegnazione di azioni ai dipendenti, precisa che "...ai fini della non imponibilità sono poste le seguenti condizioni: le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti...”. Da ciò ne consegue che “risulta quindi in contrasto con la ratio della norma, che si propone di "fidelizzare" il dipendente, escludere alcuni dipendenti solo in base al criterio dell'orario di lavoro svolto”.
Profilo quantitativo Sotto tale profilo si rileva come l’agevolazione possa riguardare, quale limite massimo di valore dell’offerta di azioni, “un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 2.065,83 euro”. Tale somma deve essere valutata, nel caso di offerte multiple, singolarmente per ciascun periodo d’imposta (1° gennaio-31 dicembre): come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, “Tale limite è da riferire all'intero periodo di imposta e non alle singole attribuzioni. Pertanto, se un dipendente beneficia di diverse attribuzioni di azioni nell'ambito dello stesso periodo d'imposta, sia a titolo gratuito che oneroso, bisognerà procedere alla somma per verificare l'eventuale superamento del limite”. Per il calcolo di tale valore, viene indicato come, eventualmente, “concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, l'importo corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni, ridotto dell'importo corrispondente ad euro 2.065,83, e l'eventuale importo pagato dal dipendente. Al riguardo, appare utile precisare che il valore delle azioni, ai fini del calcolo della predetta differenza, dovrà essere determinato secondo i criteri dettati dall'art. 9, comma 4, del TUIR, all'atto della loro assegnazione”.
Esempio - Valore dei titoli offerti al lavoratore nell’anno d’imposta: 3.500 euro - Somma pagata dal lavoratore per tale acquisizione: 500 euro - Valore da considerare ai fini della franchigia ex lege: 3.500 euro – 500 euro = 3.000 euro - Valore imponibile: 3.000 euro - 2.065,83 euro = 934,17 euro.
Profilo temporale Il comma 2 bis dell’art. 51 vincola il particolare regime fiscale esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. Ai fini antielusivi la norma in esame impone al lavoratore beneficiario (nell’ambito della generalità di dipendenti) delle azioni, un periodo minimo di possesso dei titoli ricevuti, pena l’imponibilità dell’intero valore ricevuto; tale periodo è pari ad “almeno tre anni dalla percezione”. Non importa il soggetto al quale, nel corso di tale periodo, fossero ceduti i titoli: la cessione rileva se le azioni fossero “riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute”. In caso di vendita entro i 3 anni, il valore andrebbe assoggettato a tassazione; viene infatti specificato che “nel caso in cui la cessione delle azioni avvenga prima che sia decorso un triennio dalla loro "percezione", il valore di queste ultime che non ha concorso a formare il reddito del dipendente al momento della percezione viene assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente nel periodo di imposta in cui avviene la cessione. In particolare, la tassazione deve avvenire nel primo periodo di paga utile successivo alla avvenuta conoscenza del presupposto impositivo da parte e del datore di lavoro”. Come visto, nel caso in cui il valore delle azioni cedute sfuggisse alla disciplina agevolativa fiscale, ci si dovrà rifare a una valorizzazione seguendo quanto disposto ex art. 9, comma 4, TUIR, ossia: a) “a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le azioni non quotate, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti”. Imponibilità contributiva Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti entro il limite di esenzione fiscale trova applicazione anche per quanto riguarda il limite di esenzione previdenziale. Il D.lgs. n. 314/1997 contenente l’armonizzazione della base imponibile previdenziale e fiscale per il calcolo del reddito da lavoro dipendente ai fini previdenziali e fiscali, ha collegato l’imponibile previdenziale al TUIR, quindi all’imponibile fiscale ai fini IRPEF. In particolare, per quanto riguarda la definizione di imponibile previdenziale nell’ambito del lavoro dipendente, “Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento” Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/13/welfare-aziendale-azionariato-lavoratori-condizioni-limiti-esenzione-fiscale-contributiva

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