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Decreto flussi: professionisti in campo per le verifiche di congruità e l’asseverazione

Con riferimento agli ingressi dei lavoratori stranieri viene confermato il ruolo dei professionisti nelle procedure di asseverazione dedicate alla verifica dei requisiti di osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e della congruità del numero delle richieste. In particolare, le verifiche verteranno sulla capacità patrimoniale, sull’equilibrio economico-finanziario, sul fatturato, sul numero dei dipendenti, nonchè sul tipo di attività svolta dal datore di lavoro. E’ quanto previsto dal D.L. n. 20 del 2023. L’asseverazione non sarà richiesta, invece, per le istanze presentate dalle organizzazioni datoriali più rappresentative. Tra le altre novità, previste dal decreto legge, la programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato e la semplificazione per l’ottenimento del nulla osta al lavoro.

Il D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, approda in Gazzetta Ufficiale. Vediamo quali sono le novità per la gestione dei flussi di ingresso ed i controlli. Programmazione triennale dei flussi di ingresso Il decreto legge introduce nuove disposizioni in materia di immigrazione, presentando, però, una modifica rispetto alla dichiarata retromarcia sulla stretta alla protezione speciale: infatti mediante una norma transitoria si riduce l’impatto sulla limitazione preannunciato. L’art. 1 del provvedimento per fronteggiare la carenza di manodopera, palesata da datori di lavoro attraverso le Associazioni di rappresentanza, introduce la programmazione triennale (2023-2025) delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, che saranno stabilite per ciascun anno con apposito DPCM. Nel triennio 2023-2025, per le quote aggiuntive non sarà necessario presentare una nuova domanda, ma si attingerà a quelle già inoltrate e non accolte. Vengono altresì velocizzati i tempi di rilascio del nulla osta. A tal ultimo riguardo con l’art. 2 è prevista la semplificazione per l’ottenimento del nulla osta al lavoro, da intendersi come rilasciato se non sono state acquisite dalla Questura, nei 60 giorni previsti per legge, le informazioni relative agli elementi ostativi. Elementi ostativi che se accertati successivamente comporteranno comunque la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno e la revoca del permesso. Con il solo nulla osta, ancor prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno, verrà comunque consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Questo articolo di IPSOA Quotidiano è frutto della collaborazione fra Wolters Kluwer e NexumStp: consulenza evoluta per le PMI.
Verifiche e controlli: chi può farli Si inserisce all’art. 24 bis del TUI la procedura per la verifica dei requisiti di osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e della congruità del numero delle richieste, affidata ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Le verifiche di congruità verteranno sulla capacità patrimoniale, sull’equilibrio economico-finanziario, sul fatturato, sul numero dei dipendenti, sul tipo di attività svolta. L’esito positivo della verifica si concluderà con il rilascio di apposita asseverazione da produrre insieme alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. L’asseverazione non sarà richiesta invece per le istanze presentate dalle organizzazioni datoriali più rappresentative che abbiano sottoscritto apposito protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro e che si siano impegnate a garantire il rispetto da parte dei propri associati dei requisiti necessari. In tali casi si applica la procedura semplificata in base alla quale la richiesta di nulla osta al lavoro è sostituita dall’invio allo Sportello unico per l’immigrazione, presente in ogni Prefettura, di una comunicazione di proposta di contratto di soggiorno che sarà trasmessa per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo rilascio del visto. Saranno sempre possibili i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. In base al decreto legge, l’asseverazione quando prevista sarà presentata contestualmente alla domanda. A proposito di asseverazione si ricorda che proprio l’art. 44 del D.L. n. 73/2022 fa riferimento alle verifiche elencate dal comma 8 dell'art. 30-bis del citato D.P.R. 1° agosto 1999, n. 394, che reca norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello unico per l'immigrazione il quale ne verifica la regolarità. La nuova procedura introdotta lo scorso anno sostituisce la verifica dapprima richiesta alle ITL. La verifica riguarda: a) l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie; b) la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica ed alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. Per espressa previsione dell'art. 44 del D.L. n. 73/2022, le verifiche di congruità devono altresì tenere conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs n. 286/1998 e del tipo di attività svolta dall'impresa. Si ricorda che l’INL con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022, ha dettato le prime istruzioni operative. Il richiamato art. 44 del D.L. n. 73/2022 fa riferimento ai professionisti di cui all'art. 1 della legge 12/1979, e quindi: - gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro; - gli iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili a condizione che abbiano assolto l'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro previsto dall'art. 1 della L. n. 12/1979; - i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività di consulente del lavoro dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi (articolo 1 co. 6 legge 12/1979). A tali soggetti si aggiungono le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Formazione dei lavoratori Si ricorda, infine, tra le altre novità del decreto legge, che oltre al decreto flussi, potranno fare ingresso in Italia, fuori dalle quote previste, gli stranieri che abbiano partecipato ai corsi di formazione professionale e civico linguistica, organizzati sulla base dei bisogni manifestati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. La domanda di visto di ingresso sarà presentata a pena di decadenza entro 6 mesi dalla conclusione del corso e corredata dalla conferma alla disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Il Ministero del Lavoro, con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in house potrà promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati che operano nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi, per promuovere percorsi di qualificazione professionale e selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/15/decreto-flussi-professionisti-campo-verifiche-congruita-asseverazione

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