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Whistleblowing: misure di tutela strutturali in vigore dal 30 marzo

Il decreto legislative n. 24 del 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dal 30 marzo 2023. In questo modo il nostro Paese conferma stabilmente le misure di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. La disciplina riguarda i dipendenti pubblici e collaboratori degli enti che utilizzino il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonchè le aziende private più strutturate.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, comunemente nota come Direttiva Whistleblowing, volta alla protezione dei whistleblowers all’interno dell’Unione europea. Il decreto di attuazione entra in vigore dal 30 marzo 2023. Previsioni della direttiva Le segnalazioni possono essere effettuate tramite canali interni, esterni e pubblici (quest’ultimo soltanto nel caso in cui gli altri due si siamo rivelati vani o non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi. La tutela si estende anche ai casi di segnalazioni o divulgazioni rivelatisi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere. Tutti gli enti pubblici devono dotarsi di canali di segnalazione interni, ad esclusione dei comuni con meno di 10.000 abitanti e per gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti. Anche, gli enti privati con più di 50 dipendenti, nonché quelli che operano in determinati e specifici settori, indipendentemente dal numero di dipendenti, devono dotarsi di canali di segnalazione interni. Disciplina nazionale In Italia la misura si aopplica al settore pubblico e ai lavoratori e collaboratori degli enti che utilizzino il modello organizzativo ai sensi del DLgs 8 giugno 2001, n. 231 oltre che alle aziende con meno di cinquanta dipendenti, in cui è consentita solo la segnalazione interna escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica. La tutela del whistleblower implica: - la garanzia della riservatezza del segnalante; - il divieto di atti ritorsivi; - la previsione di una giusta causa di rivelazione di segreti che può esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale. La tutela viene persa in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave. Sorveglianza ANAC l decreto ammette la possibilità di segnalazioni esterne all’ ANAC a patto che sia stato utilizzato preventivamente il canale interno. La nuova disciplina considera praticabile il ricorso all’ Agenzia Nazionale Anti – Corruzione : - se non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non sia stato attivato o se attivato sia inattendibile sul piano delle garanzie della riservatezza ; - se la segnalazione effettuata non ha avuto seguito o ci sia l’effettivo timore che possa determinare il rischio di ritorsione; - qualora la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

Presidente della Repubblica, decreto legislativo 10/03/2023, n. 24 (G.U. 15/03/2023, n. 24)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/17/whistleblowing-misure-tutela-strutturali-estese-privati

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