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Regime di autotutela INPS: portata ad ampio raggio per ridurre il contenzioso

L’INPS amplia il campo di applicazione del regime di esercizio dell’autotutela. Il nuovo regolamento prevede che l’avvio del procedimento di autotutela possa avvenire d’ufficio, su proposta del dirigente dell’area competente o del funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame, su istanza di parte (o di chiunque vi abbia interesse) presentata all’Istituto per via telematica ed ora, come novità, anche a seguito dell’instaurazione di ricorso giudiziario o amministrativo. L’obiettivo è ridurre il contenzioso nelle materie che occupano l’Istituto. Come funziona il procedimento e quali possono essere i possibili esiti?

L’INPS rinnova il regime di esercizio dell’autotutela e con il nuovo regolamento adottato con la delibera del Cda n. 9/2023 ne amplia il raggio d’azione, con il dichiarato fine di ridurre il contenzioso nelle materie che occupano l’Istituto. Intento evidenziato dalla possibilità, introdotta dal nuovo regolamento del 18 gennaio 2023, di intervenire in autotutela anche in caso di giudizio in corso o ricorso amministrativo pendente. L’autotutela Il conio della nozione autotutela è frutto di una elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, ed individua quel momento di azione discrezionale della pubblica amministrazione che opera la verifica della realizzazione degli interessi pubblici attraverso i propri atti anche dopo la loro emanazione. L’attualità dell’interesse pubblico sotteso alla vigenza di un atto amministrativo, rappresenta infatti un momento valutativo essenziale della sua opportunità oggettiva, tale che “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato…” (art. 21 quinquies, l. 241/90). Perseguendo l’affermazione di tale principio generale, l’art. 1 del Regolamento INPS, al secondo comma individua le finalità del medesimo, di prevenire controversie o risolvere contenziosi, attraverso il tempestivo intervento dell’Amministrazione sui provvedimenti emanati, prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti e senza ulteriori gravi dei procedimenti. Non si tratta di concetti nuovi per l’Istituto, ma il nuovo Regolamento amplia il campo di applicazione e prevede provvedimenti di autotutela ulteriori rispetto a quelli già noti, perseguendo una maggiore efficacia dello strumento. Avvio del procedimento Come previsto dall’art. 3 del Regolamento l’avvio del procedimento di autotutela avviene: a) d’ufficio su proposta del dirigente dell’area competente o del funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame; b) su istanza di parte (o di chiunque vi abbia interesse) presentata all’Istituto per via telematica; c) ove ne ricorrano i presupposti, a seguito dell’instaurazione di ricorso giudiziario o amministrativo. Quest’ultima ipotesi rappresenta una delle novità del Regolamento e prevede la possibilità di intervenire in autotutela anche in pendenza di un contenzioso già instaurato, non soltanto in via amministrativa ma anche in caso di pendenza davanti al giudice del lavoro. In questo caso il responsabile del procedimento, individuato nel Direttore della struttura organizzativa -centrale o territoriale - presso cui è incardinato l’ufficio che ha emanato il provvedimento (art. 2, co. 1, Reg.), potrà avviare il procedimento di autotutela qualora verifichi la sussistenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del relativo potere, sentito l’avvocato che rappresenta l’Istituto in giudizio (art. 3, co. 4, Reg.). Parere legale reso opportunamente obbligatorio (perché alle valutazioni discrezionali dell’ufficio devono necessariamente unirsi quelle connesse allo stato della controversia in corso), al contrario delle altre due ipotesi, ricorrendo le quali la valutazione da parte dell’ufficio legale dell’Istituto è soltanto eventuale, ed il consulto rimesso alla discrezionalità dello stesso Direttore (art. 3, co. 3, Reg.). Giusti gli artt. 7 e 8 l. 241/90, sia all’interessato così come agli eventuali controinteressati individuati o individuabili, deve essere data comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela. La fase istruttoria L’esercizio discrezionale connesso alla attivazione del procedimento di autotutela, momento fondamentale perché dalla sua omissione, per dolo o colpa grave, può derivare la responsabilità amministrativa e contabile del Responsabile del procedimento (art. 12 Reg.), apre alla fase istruttoria, che deve concludersi entro trenta giorni dall’avvio del procedimento stesso, in caso di attivazione d’ufficio, oppure decorrenti dalla data di presentazione della domanda in caso di autotutela su istanza di parte e dalla data di presentazione del ricorso in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario. Ai sensi dell’art. 4, co. 2 del Regolamento, la fase istruttoria comprende: a) la comunicazione dell’avvio all’interessato ed agli eventuali controinteressati; b) l’acquisizione e la verifica, anche in via telematica, di tutta la documentazione e/o delle informazioni necessarie per la decisione finale; c) la raccolta dei dati contenuti negli archivi informatici, per valutare anche l’esistenza di contenzioso pendente e l’eventuale assegnazione del ricorso amministrativo al competente Comitato; d) l’eventuale consultazione di intermediari qualificati per acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione; e) l’acquisizione, ove ritenuto necessario, del parere della Direzione regionale o della Direzione di Coordinamento Metropolitano di riferimento, che si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. L’acquisizione del parere è invece obbligatoria laddove dalla decisione assunta sia possibile presumere che possano derivare fattispecie di contenzioso seriale (art. 4, co. 5, Reg.). L’assenso del Direttore regionale o del Direttore di coordinamento metropolitano di riferimento è altresì obbligatorio se il valore economico del provvedimento di autotutela eccede la somma complessiva di diecimila euro, a meno che non si intenda adottare un provvedimento di conferma dell’atto oggetto del procedimento di autotutela, nel qual caso non sarà necessario acquisire né il parere né l’assenso, a prescindere dal valore economico del provvedimento riesaminato; f) l’analisi degli eventuali maggiori risparmi o dei minori oneri finanziari attraverso l’esame dei seguenti elementi: rilevanza economica del caso; probabilità dell’instaurazione del contenzioso e della soccombenza dell’Amministrazione convenuta in giudizio; costi del contenzioso, ripartiti in fase di ricorso amministrativo e ricorso giudiziario, spese legali, maturazione di interessi, oneri per il funzionamento e attivazione della potestà decisionale dei Comitati, dell’attività di difesa e patrocinio legale dell’Istituto; entità e sostenibilità dell’eventuale onere a carico dei soggetti interessati al provvedimento oggetto di riesame. La conclusione del procedimento Il procedimento di autotutela si conclude con l’adozione, da parte del Direttore della struttura centrale o territoriale presso la quale è incardinato l’ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame, di un provvedimento contenente l’indicazione: a) dell’Ufficio responsabile; b) del provvedimento oggetto del riesame; c) dell’istruttoria compiuta; d) della motivazione, con l’indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione in autotutela; e) del diritto/interesse legittimo del cittadino o la pretesa dell’Istituto oggetto del provvedimento di autotutela; f) del termine e dell’autorità presso la quale può essere presentato ricorso, qualora vi sia interesse. Del provvedimento deve essere data comunicazione all’interessato e agli altri eventuali controinteressati, agli enti di patronato, agli intermediari qualificati e ai rappresentanti legali intervenuti nel procedimento. Gli esiti possibili:a) Annullamento d’ufficioL’annullamento d’ufficio comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, del provvedimento inficiato da uno o più vizi di legittimità. In particolare, le ragioni che possono giustificare l’annullamento in autotutela sono così individuate (art. 6 Reg.): - Vizi di legittimità del provvedimento così come individuati dall’art. 21 octies l. 241/90 e successive modifiche intervenute. La norma fa riferimento ai vizi classici che determinano l’annullabilità degli atti amministrativi: violazione di legge; eccesso di potere; incompetenza. Il rinvio del Regolamento alla norma di legge ed alle “s.m.i.” testimonia la soggezione, fisiologica, della regolazione di prassi alla individuazione che in tal senso opera il legislatore. - Ragioni di interesse pubblico che giustifichino l’annullamento del provvedimento (condicio sine qua non della stessa attivazione del procedimento di autotutela). - Ragionevole limite temporale dall’emanazione del provvedimento. Quest’ultima indicazione si giustifica con la necessità di poter operare una effettiva verifica della portata dell’atto, confermata dalla necessità, ribadita dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 6, che le predette valutazioni avvengano tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. I termini per la conclusione del procedimento di autotutela per l’annullamento d’ufficio non possono eccedere i sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Il provvedimento è adottato dal Direttore centrale o territoriale presso cui è incardinato l’ufficio che ha emanato il provvedimento originario.b) RettificaLa rettifica, finalizzata alla conservazione del provvedimento, comporta l’eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, nel qual caso, fatte salve diverse previsioni di legge, rilevato il mero errore materiale, o di calcolo o sui dati anagrafici, il Direttore della struttura centrale o territoriale presso cui è incardinato l’ufficio che ha emanato il provvedimento, provvede alla rettifica dello stesso entro trenta giorni dall’avvio del procedimento.c) ConvalidaLa convalida - ammessa per i provvedimenti annullabili - comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento ed è disposta tenendo conto della durata ragionevole del tempo trascorso e la sussistenza dell’interesse pubblico (valutazione di riferimento immanente all’intero procedimento di autotutela). In tal caso il Direttore della struttura centrale o territoriale presso la quale è incardinato l’ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame, provvede alla convalida dello stesso entro sessanta giorni dall’avvio del procedimento.d) RevocaLa revoca è finalizzata a rendere il provvedimento inidoneo a produrre ulteriori effetti, in caso di vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione dello stesso. Le ragioni che legittimano la revoca dell’atto amministrativo possono anche essere conseguenti ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, fatti salvi i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Dalla revoca consegue l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Il provvedimento di revoca deve essere assunto dal Direttore della struttura centrale o territoriale presso la quale è incardinato l’ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Le valutazioni mutatis mutandis operate nel corso della revoca riguardano l’eventuale nuovo approccio e rilievo dell’interesse pubblico coinvolto nel procedimento, diversamente dalla valutazione di fatti sopravvenuti nel tempo rispetto al momento dell’adozione dell’atto. In questa seconda ipotesi, infatti, non rientrano nel campo di applicazione dell’autotutela tutte le istanze in cui si portano a conoscenza dell’amministrazione elementi sopravvenuti rispetto alla data di emanazione del provvedimento, non indicati al momento della prima domanda e che comportano invece l’inizio di un nuovo procedimento basato su diversi presupposti, rappresentati dai medesimi fatti sopravvenuti (art. 12 Reg.). La specifica previsione della possibilità dell’adozione del provvedimento di convalida o revoca, rappresenta un’altra novità del Regolamento del 18 gennaio, giacché prima all’annullamento d’ufficio ed alla rettifica, si aggiungeva il “riesame in sede di precontenzioso”, che prefigurava un ulteriore fase valutativa, adesso distinta nelle due ipotesi nette ed univoche. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/17/regime-autotutela-inps-portata-ampio-raggio-ridurre-contenzioso

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