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Interesse e somme aggiuntive: tassi in aumento da marzo 2023

Con la circolare n. 31 del 2023, l’INPS recepisce la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 16 marzo 2023 ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 22 marzo 2023 è pari al 3,5%

L'INPS, nella circolare n. 31 del 20 marzo 2023, interviene sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Interesse di dilazione e di differimento L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,5% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dal 22 marzo 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,5% annuo. Sanzioni civili La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 22 marzo 2023, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali comporta la variazione delle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell’articolo. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9% in ragione d’anno (tasso dello 3,5% maggiorato di 5,5 punti). In caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di leggeA cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 20/03/2023, n.31

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/21/interesse-somme-aggiuntive-tassi-aumento-marzo-2023

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