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Decreto Flussi 2022: click day il 27 marzo. Come inviare la domanda

A partire dal 27 marzo sarà possibile trasmettere le istanze di nulla osta per il rilascio dei permessi di soggiorno rientranti nell’ambito di operatività dei flussi d’ingresso per lavoro. Prima di procedere alla domanda occorre aver eseguito la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori. Inoltre, è necessario allegare alla richiesta di nulla osta l’asseverazione redatta da consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti. Per la compilazione della domanda i soggetti interessati devono collegarsi, inserendo le proprie credenziali SPID, al portale immigrazione del Ministero dell’interno e compilare i moduli disponibili a seconda della casistica. Occorre essere rapidi nell’invio in quanto le domande verranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione.

Il 27 marzo è stata eletta dal Governo quale giornata “click day” per la trasmissione delle istanze di nulla osta funzionali al rilascio delle tipologie di permessi di soggiorno rientranti nell’ambito di operatività dei flussi d’ingresso. Il decreto Flussi 2022 (DPCM del 29 dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 gennaio) ha stabilito per l’anno in corso una soglia massima di n. 82.705 di ingressi per lavoro subordinato, autonomo, stagionale e le conversioni di permessi già rilasciati dalle autorità italiane. Di questa soglia massima, la porzione maggiore (44.000 unità) è riservata alle richieste nell’ambito del lavoro stagionale, che, in materia di flussi, fa espresso ed esclusivo riferimento ai settori agricolo e turistico-alberghiero. Le unità stanziate per il lavoro non stagionale e autonomo sono pari a n. 38.705. Quest’anno, l’argomento in trattazione presenta molteplici elementi distintivi: - introduce una procedura per la verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti nel territorio italiano che presentino medesime qualifiche e che risultino disponibili allo svolgimento della medesima mansione del lavoratore extracomunitario di cui si richiede l’ingresso; - ribadisce il ruolo dei consulenti del lavoro nelle procedure di rilascio del permesso di soggiorno (asseverazione); - prevede una programmazione triennale delle quote (2023 - 2025) e un sistema sanzionatorio maggiormente stringente votato al contrasto dei fenomeni di immigrazione illecita (innovazione recentissima, introdotta dal D.L. n. 20/2023 dello scorso 10 marzo). Procedura di richiesta: il click day Da lunedì 27 marzo, dalle ore 9:00 del mattino, a tutto il 31 dicembre 2023 (in base alle quote disponibili), potranno essere trasmesse le richieste di nulla osta, con applicazione del criterio cronologico.1. La verifica di indisponibilitàApprofondendo il comma 2 dell’art 22 del testo unico in materia di immigrazione, il Governo ha introdotto una vera e propria procedura per verificare l’indisponibilità di lavoratori, già presenti sul territorio italiano, per lo svolgimento della stessa mansione per la quale si richiede l’ingresso di un lavoratore extracomunitario. Trattasi di verifica preventiva, da esperire necessariamente prima di procedere alla richiesta di nulla osta vera e propria, che deve essere rivolta al centro per l’impiego territorialmente competente. L’ANPAL, muovendo da tale spinta ministeriale, ha approvato il modello di “richiesta di personale ai fini della verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” (decreto n. 10 del 26 gennaio scorso). L’iter da seguire prende avvio, pertanto, dalla compilazione da parte del soggetto interessato (futuro datore di lavoro) del suddetto modello e trasmissione dello stesso al competente centro per l’impiego a mezzo PEC. L’attestazione di indisponibilità sarà poi trasmessa al richiedente solamente se alternativamente: - entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta non è stato trovato personale rispondente alle caratteristiche richieste; - entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, e dopo aver proposto al datore di lavoro uno o più lavoratrici/lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, riceve dallo stesso il rifiuto motivato delle proposte; - entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta i lavoratori che ha inviato al colloquio di selezione con il datore di lavoro non si sono presentati e non hanno fornito un motivo valido per l’assenza. In possesso della dichiarazione di indisponibilità, il futuro datore di lavoro presenterà il nulla osta che, in assenza di ragioni ostative, decorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande, verrà automaticamente rilasciato e trasmesso rappresentanze diplomatiche italiane dello Stato d’origine (tenute entro 20 giorni al rilascio del visto di ingresso). Questa procedura non si applica ai lavoratori stagionali e le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato percorsi di formazione all’estero (ex art 23 TUI).2. L’asseverazioneSi ribadisce il ruolo di consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti (previsione già riportata nel cd Decreto semplificazioni fiscali, D.L. n. 73/2022) nel fornire l’asseverazione da allegare alla richiesta di nulla osta. L’analisi dei professionisti deve avere ad oggetto le verifiche ordinariamente demandate all’ispettorato nazionale del lavoro. Ovvero, come espressamente previsto dall’INL: - la capacità patrimoniale del datore di lavoro: la capacità di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato. In termini concreti, questa si ritiene presente laddove il richiedente risulti in possesso, con riferimento a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o fatturato non inferiore a 30.000 euro annui (ultima dichiarazione dei redditi / ultimo bilancio d’esercizio). Sono esentati da questa verifica i datori di lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, che intendano assumere stranieri per la propria assistenza; - l’equilibrio economico-finanziario: consistente nella possibilità dell’impresa di far fronte agli obblighi di pagamento assunti e agli investimenti necessari in modo autonomo. Torna di nuovo la verifica del possesso di un reddito imponibile/fatturato non inferiore a 30.000 euro con riferimento a ciascun soggetto che si intende assumere; - il fatturato: inteso come la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa la fattura; - il numero di dipendenti: compresi quelli per i quali si richiede l’ingresso in Italia, con riferimento ai lavoratori subordinati degli ultimi due anni; - la tipologia di attività svolta: rilevando anche l’eventuale carattere discontinuo o stagionale della stessa; - altri documenti aggiuntivi quali DURC, dichiarazioni datoriali circa l’inesistenza, ad esempio, di procedure penali a suo carico in corso. In conclusione, laddove ricorrano i presupposti, i professionisti incaricati possono rilasciare la propria asseverazione. 3. Come e dove compilare la richiestaGli interessati devono collegarsi, inserendo le proprie credenziali SPID, al portale immigrazione del Ministero dell’Interno. Li saranno visibili e compilabili i moduli per la richiesta del nulla osta, diversificati a seconda della casistica. Nello specifico i moduli disponibili sono i seguenti: - C-STAG: richiesta di nulla osta per lavoro subordinato stagionale; - B: richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori di origine italiana; - BPS: Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell’ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici; - Z: Domanda di verifica di sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per il lavoro autonomo; - LS: Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE; - VA: Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - VB: Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato; - LS1: Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; - LS2: Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE; - B2020: nulla osta al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale. Al modulo individuato, a seconda della casistica di interesse, dovranno essere allegati, tra gli altri, anche la dichiarazione di indisponibilità e, quando necessaria (come sopra riportato) l’asseverazione. Programmazione triennale dei flussi (2023-2025) Il D.L. n. 20/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”, ha introdotto disposizioni tese al contrasto dei fenomeni di immigrazione irregolare. Con riferimento agli ingressi in Italia, il decreto legge introduce una programmazione numerica dei flussi a valenza triennale (2023-2025), derogando dunque all’art 3 del Testo unico in materia di immigrazione. Al fine di gestire la situazione delle quote di ingresso nel triennio di riferimento, il decreto in questione prevede l’eventuale emissione di ulteriori decreti. Da qui la possibilità, apparentemente ammessa, di valutare in base alle quote rese eventualmente disponibili in un secondo momento (per il tramite appunto dei citati ulteriori decreti) le richieste risultanti eccedenti i limiti numerici in corso. A questo proposito il decreto legge cita espressamente che “il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza”. Nell’assegnazione delle quote si favoriscono, sempre nell’ottica del contrasto all’immigrazione illecita, le richieste riferite a lavoratori che provengano da Stati che promuovo campagne mediatiche in materia di rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari. Importante novità, è l’esclusione dal sistema delle quote di ingresso delle richieste che interessino stranieri residenti all'estero che abbiano completato le attività di istruzione e formazione di corsi di formazione riconosciuti dallo stato italiano, che saranno promossi dal Ministero del Lavoro. Volendo inasprire le pene, il decreto legge introduce il reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, prevedendo la pena: - da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone; - da 15 a 24 anni per morte di una persona; - da 20 a 30 anni per la morte di più persone. Nell’ottica di ridurre le lungaggini, in caso di espulsioni disposte a seguito di condanna viene eliminata la necessità di convalida da parte del giudice di pace. Inoltre, è espressamente prevista la possibilità di adibire i lavoratori, in possesso del nulla osta, allo svolgimento di attività lavorativa “nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno”. 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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/23/decreto-flussi-2022-click-day-27-marzo-inviare-domanda

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