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Whistleblowing: tutele ad ampio raggio per le segnalazioni dei lavoratori in ambito pubblico e privato

Nuove regole in vigore il 30 marzo in materia di Whistleblowing. Il D.Lgs n. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1037, prevede un più ampio utilizzo, rispetto alla disciplina vigente, di strumenti, criteri e procedure a garanzia della riservatezza e della tutela da possibili ritorsioni per tutti coloro che segnalino illeciti al fine di garantire l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, al cui contesto lavorativo appartiene il soggetto segnalante. In particolare, è prevista la possibilità di segnalazioni interne, esterne, nonché in casi specifici la divulgazione pubblica, mediante la quale vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici. Come si applicano le nuove disposizioni?

Con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 viene finalmente attuata la Direttiva UE 2019/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (il termine previsto era il 17 dicembre 2021, il mancato rispetto ha causato l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea). La norma, in vigore dal 30 marzo 2023, presenta un quadro applicativo molto più ampio rispetto alla disciplina vigente, che contempla la possibilità delle segnalazioni esterne, dirette all’Anac, anche per il settore privato. Le nuove norme vogliono rappresentare una sorta di breve “testo unico” della disciplina della materia, giacché all’interno del D.Lgs. n. 24/2023 è ricondotta l’intera disciplina della materia, che regola strumenti, criteri e procedure per garantire la riservatezza, e tutelarli da possibili ritorsioni, tutti coloro che segnalino illeciti, ai fini della garanzia dell’interesse pubblico. Il D.Lgs. n. 24/2023 inoltre, si spinge a tutelare tutte quelle segnalazioni delle violazioni del diritto interno, non solo di quello dell’Unione Europea. La possibilità è data dalla stessa Direttiva 2019/1037, nei limiti in cui la finalità di tutela sia riferita alla necessità della tutela dell’interesse pubblico, o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, al cui contesto lavorativo appartiene il soggetto segnalante. Ambito applicativo Il D.Lgs. n. 24/2023 si applica innanzi tutto ai “soggetti del settore pubblico”, individuato dalla lettera p) dell’art. 2 nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate. Si tratta evidentemente di un ambito definitorio del concetto di soggetto (non a caso) del settore pubblico, ben più ampio delle definizioni di norma rilasciate dalla normativa di settore. La scelta del legislatore è da giustificare alla luce dell’interesse perseguito, di tutela dell’interesse pubblico attraverso questi procedimenti di garanzia della tutela dei soggetti segnalanti, interesse pubblico che ben può risiedere, e perciò richiedere la tutela, anche nell’ambito dell’esercizio di enti a rigore non immediatamente ascrivibili alla categoria latu sensu pubblica. Ai sensi della successiva lettera q) dello stesso art. 2, rientrano nella categoria dei “soggetti del settore privato” i soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui sopra (si tratta di specifici settori previsti espressamente dall’allegato al decreto legislativo, nell’ambito dei servizi, prodotti e mercati finanziari, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente; 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1). Segnalazione interna Così come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, attraverso i canali di segnalazione interna i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015, attivano, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Non sono previsti particolari requisiti di forma per le segnalazioni, che possono essere validamente recepite sia quando prodotte in forma scritta, anche digitale, sia oralmente. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna. Segnalazione esterna Le specifiche condizioni che consentono di ricorrere alla segnalazione esterna sono previste dall’art. 6 del decreto attuativo della Direttiva 2019/1937 e sono riconducibili a due ordini di ragioni.1 - Inefficacia/impossibilità dell’utilizzo del canale interno, che si realizza quando al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; 2 - Ragioni d’urgenza, quando: d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Onerata della predisposizione di un canale di segnalazione esterna è l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). Divulgazione pubblica Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell’art. 15, la divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni: a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Gli strumenti di tutela Sono numerose le misure previste dalla norma al fine di tutelare i soggetti segnalanti, con la duplice finalità: immediata, di preservare coloro che si attivano a tutela dell’interesse pubblico da eventuali possibili ritorsioni; più ampia, di assicurare, attraverso la garanzia della tutela delle persone segnalanti, l’efficacia dello strumento, cui sarà ragionevolmente più diffuso il ricorso, prevedendo misure di tutela delle condizioni delle persone. Accanto all’ordinaria tutela dei dati personali (art. 13), sono previsti specifici obblighi di riservatezza, che vanno dalla segretezza della identità dei segnalanti, ai limiti temporali della legittimità della conservazione dei dati degli stessi, per cui le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (art. 12). Ulteriori specifiche misure sono destinate a prevedere misure di protezione (art. 16) e a rendere effettivo il divieto di ritorsione. Con riferimento a questo ultimo tipo di garanzia, l’art. 17, prevede tutta una serie di presunzioni che, nell’ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla segnalazione, fanno assumere quelle azioni come ritorsive, onerando l’autore della prova del contrario. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/27/whistleblowing-tutele-ampio-raggio-segnalazioni-lavoratori-ambito-pubblico-privato

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