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Calcolo della pensione tra sistema retributivo, misto o contributivo. Esempi e casi pratici

Per gli iscritti presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, gestione che fa parte dell’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, la determinazione dell’importo del trattamento pensionistico può variare sia in base all’anzianità contributiva, che a seconda del trattamento pensionistico considerato. In generale, i principali sistemi di calcolo si dividono, infatti, in retributivo, misto o contributivo. Quali sono gli elementi da considerare per determinare l’importo della pensione al termine dell'attività lavorativa? Come si effettua il calcolo? Alcuni esempi possono essere di aiuto.

Per i lavoratori subordinati iscritti presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti (FPLD), gestione che fa parte dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’INPS, le modalità di calcolo della pensione sono diverse e possono variare sia in base all’anzianità contributiva, che a seconda del trattamento pensionistico considerato. In generale, presso le gestioni amministrate dall’INPS, i principali sistemi di determinazione dell’importo della pensione sono due: 1) calcolo contributivo (L. n. 335/1995): si basa sulla contribuzione accreditata, rivalutata annualmente, e sull’età dell’interessato (si applicano infatti dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in assegno pensionistico, valori che, espressi in percentuale, aumentano con l’età); 2) calcolo retributivo o reddituale: si basa sulle settimane contribuite di un determinato periodo di riferimento e sugli ultimi o migliori anni di stipendio o reddito. Si parla poi di calcolo misto laddove si attui una combinazione dei due sistemi di calcolo. Sistemi similari, con gli stessi principi di calcolo, ma diversi parametri di riferimento, risultano comunque vigenti presso le casse professionali. Sistemi di calcolo della pensione INPS Nello specifico, presso le gestioni amministrate dall’INPS, devono essere applicati i seguenti sistemi di calcolo dei trattamenti pensionistici: - per i lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: si applica il calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012 è applicato il metodo contributivo; - per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: si applica il calcolo retributivo sino al 31 dicembre 1995, dal 1° gennaio 1996 il metodo contributivo (calcolo misto); - in riferimento a quei lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1995, o che hanno scelto un’apposita opzione (opzione al contributivo di cui all’art. 1 co. 23 L. n. 335/1995, computo presso la gestione Separata di cui all’art. 3 DM 282/1996, totalizzazione nazionale D.Lgs. n. 42/2006, opzione donna art. 16 DL 4/2019), si applica il calcolo integralmente contributivo. Calcolo retributivo: Quota A Laddove non sia stata scelta dal lavoratore iscritto presso FPLD un’opzione di ricalcolo integralmente contributivo, i versamenti accreditati con riferimento ai periodi sino al 31 dicembre 1992, Quota A retributiva, sono valorizzati come segue: - retribuzione media settimanale riferita agli ultimi 5 anni di stipendio (260 settimane), rivalutati sulla base dell’indice FOI; - da moltiplicare per il numero di settimane di contributi al 31 dicembre 1992; - per il coefficiente di rendimento (2% sino al limite massimo di retribuzione annua previsto- prima fascia o tetto pensionabile, per poi scendere all’1,5%- 1,25% e 1% relativamente agli scaglioni eccedenti rispettivamente il limite massimo, il 33% ed il 66% dello stesso).

Esempio: - RMS ultime 260 settimane di stipendio rivalutate =500 euro; - 520 settimane di contributi al 31/12/1992; - Calcolo della quota A di pensione= 500 x 345 x 0,00153846 (coefficiente corrispondente al 2% rapportato alle 13 mensilità) = 400 euro mensili.
Calcolo retributivo: Quota B Laddove non sia stata scelta dal lavoratore iscritto presso FPLD un’opzione di ricalcolo integralmente contributivo, i versamenti accreditati con riferimento ai periodi dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (o al 31 dicembre 2011, per coloro che possiedono almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), Quota B retributiva, sono valorizzati come segue: - retribuzione media settimanale riferita agli ultimi 10 anni di stipendio (520 settimane), rivalutati sulla base dell’indice FOI + 1%; - retribuzione media settimanale riferita alle annualità dal 1993 al pensionamento, rivalutate, se non si possiedono 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992; è comunque possibile la neutralizzazione (D.lgs. 373/1993) sino al 25% dei periodi rivalutati con retribuzione minore; - retribuzione media settimanale riferita all’intera vita lavorativa, se non si possiedono contributi al 31 dicembre 1992; anche in questo caso, in base alle disposizioni del D.lgs. 373/1993, è possibile neutralizzare sino al 25% dei periodi rivalutati con retribuzione minore; - da moltiplicare per il numero di settimane possedute dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (o al 31dicembre 2011 in caso di possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995); - per il coefficiente di rendimento (2% sino al limite massimo di retribuzione annua previsto- prima fascia pensionabile, per poi scendere all’1,6%- 1,35%, 1,10% e 0,90% relativamente agli scaglioni eccedenti, rispettivamente, il tetto pensionabile, il 33%, il 66% e il 90% dello stesso).
Esempio: - RMS rivalutata dal 1993 al pensionamento =550 euro; - 156 settimane di contributi al 31/12/1995; - Calcolo della quota B di pensione= 500 x 156 x 0,00153846 (coefficiente corrispondente al 2% rapportato alle 13 mensilità) = 132 euro mensili.
Calcolo contributivo In merito al calcolo contributivo per gli iscritti presso il FPLD, riferito alle annualità dal 1996 o dal 2012, è necessario operare in questo modo: - si accantona, per ogni anno compreso nel periodo, il 33% della retribuzione lorda corrisposta (possono applicarsi differenti aliquote per particolari categorie di lavoratori, nonché l’aliquota aggiuntiva dell’1% per la retribuzione che supera la prima fascia pensionabile, pari a 52.190 ero per il 2023); - si rivalutano i contributi accantonati ogni anno (tranne il primo e l’ultimo) per il coefficiente di capitalizzazione (determinato in base alla variazione quinquennale del Pil nominale); - si sommano i contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo; - si moltiplica il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, una cifra espressa in percentuale che varia in base all’età; - si ottiene così la quota contributiva di pensione.
Esempio: - montante contributivo 250.000 euro; - età pensionabile al 2023 67 anni, coefficiente corrispondente 5,723%; - pensione o quota di pensione annua= 250.000 x 5,723%= 14.307,50 euro; - pensione o quota di pensione mensile= 14.307,50/ 13= 1.100,58 euro.
In merito ai periodi sino al 31 dicembre 1995, normalmente valorizzati con sistema di calcolo retributivo, laddove il lavoratore opti per il ricalcolo integralmente contributivo, il procedimento di determinazione risulta maggiormente complesso e basato su retribuzioni ed aliquote medie, parametrati su differenti periodi di riferimento. Copyright © - Riproduzione riservata Esempi di calcolo

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/29/calcolo-pensione-sistema-retributivo-misto-contributivo-esempi-casi-pratici

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