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Reddito di lavoro dipendente: quali saranno gli impatti della riforma fiscale

Si avvicina una importante riforma del sistema di tassazione del reddito di lavoro dipendente. La legge delega per la riforma fiscale fissa, infatti, alcuni principi che sembrano destinati ad incidere profondamente sul regime fiscale dei lavoratori. In particolare, si prevede una revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l’assegnazione dei compensi in natura. Tuttavia, non tutti gli interventi saranno in grado di agire da entrambi i lati del cuneo fiscale, soltanto le modifiche all’art. 51 TUIR, difatti, porteranno ad un risparmio contributivo per i datori di lavoro.

La legge delega di riforma fiscale contiene alcune importanti previsioni anche sul reddito di lavoro dipendente. Si ricorda, al riguardo, che l’ultima riforma organica in tale ambito è stata quella del 1997 (D.Lgs. n. 314/97) e che, salvo provvedimenti sporadici, un ulteriore intervento sostanziale è stato quello operato con la legge di Stabilità 2016 e con la legge di Bilancio 2017 che hanno modificato alcune delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 51, c. 2 del TUIR, hanno sistematizzato la detassazione per la produttività e previsto il welfare sostitutivo. Rivisitazione ipotesi esenzione L’art. 5, c.1, lett. e) prevede una revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l’assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell’implementazione della previdenza complementare, dell’efficientamento energetico, dell’assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali. Secondo la relazione illustrativa, “tale revisione è volta a realizzare una semplificazione delle disposizioni concernenti le modalità di determinazione del reddito, oltre che una specifica razionalizzazione delle somme e dei valori che concorrono, in tutto o in parte, a formare l’imponibile”. Si tratta, sostanzialmente, delle previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell’art. 51 TUIR. Ci si riferisce, in particolare, al “travagliato” limite di esenzione per i benefit di modico valore fissato ad euro 258,23 e che è stato al centro di svariati provvedimenti normativi negli ultimi 3 anni. Limite, tra l’altro, fissato con la riforma del 1997 e che non è chiaramente in linea con il mutato contesto economico. Ben venga, dunque, una presa di posizione chiara e definitiva da parte del legislatore delegato. Al riguardo, si auspica non solo che il limite venga innalzato, ma che lo stesso sia considerato una franchigia di esenzione applicabile in generale e a prescindere dal valore complesso dei benefit attribuiti al dipendente. L’attuale previsione (che, si ricorda, dispone che al superamento del limite tutto l’ammontare è soggetto a prelievo fiscale) genera notevoli difficoltà gestionali. Per quanto attiene, poi, alle ipotesi di esenzione fissate dal comma 2 del citato articolo si ritiene utile intervenire, da un lato, allineando le previsioni all’attuale contesto sociale e, dall’altro lato, semplificando le modalità di fruizione superando, nello specifico, la rigidità dell’attuale lett. f) (oneri di utilità sociale) che non consente la gestione rimborsuale delle opere e dei servizi. Da ultimo, si auspica che venga reintrodotta una norma di favore per i sussidi occasionali a favore di lavoratori (e dei familiari) in stato di difficoltà (sulla falsariga di quanto era previsto dall’abrogato art. 51, comma 2, lett. b) TUIR). Spese di produzione del reddito L’art. 5, c. 1, lett. a), punto 2) 2.2 prevede “la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso”. Si interviene, finalmente, su una questione che si trascina da molti anni e che di fondo si origina dalla mutata funzione della detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente che, almeno dal 2003, ha lo scopo di attenuare la progressività dell’imposizione e non di riconoscere (forfetariamente) le spese di produzione sostenute dal lavoratore. Sarà interessante capire in quale direzione si muoverà il legislatore delegato e che funzione sarà attribuita al sostituto d’imposta. Chiaramente il coinvolgimento del sostituto non sarebbe particolarmente complesso ove fosse scelta la strada di forfettizzare dette spese; al contrario una individuazione analitica delle stesse potrebbe comportare maggiori oneri per il datore di lavoro (ove naturalmente non si volesse seguire la strada di riconoscere tali spese in sede di dichiarazione dei redditi). Flat tax incrementale L’art. 5, c. 1, lett. a), punto 2) 2.4 nell’ambito di un generale principio che prevede l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, in misura agevolata su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d’imposta e il reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile delega il legislatore ad introdurre “un regime peculiare per i titolari di reddito di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello precedente”. Fermo restando che sarà importante valutare in che modo il legislatore delegato procederà ad implementare la misura di favore, si segnala la necessità di coordinamento con la detassazione per la produttività aziendale. Si tratta di due ambiti decisamente diversi; la flat tax insiste su un fenomeno oggettivo, vale a dire il mero incremento di reddito, mentre la detassazione premia le erogazioni connesse all’incremento della produttività aziendale. Considerazioni conclusive Come già in altre occasioni si è avuto modo di affermare, i tempi sono maturi per una modifica sistematica del regime fiscale del reddito derivante dal lavoro subordinato. La tassazione del reddito di lavoro dipendente incide su uno dei due lati del cuneo fiscale; tuttavia, in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, ciò che è detassato è, salvo alcune eccezioni, anche escluso da contribuzione. Pertanto, tutti gli interventi sull’art. 51 TUIR sono in grado di operare una importante riduzione del citato cuneo. Ciò non vale per le altre due misure fissate dalla legge delega, vale a dire la flat tax incrementale ed il riconoscimento delle spese di produzione del reddito che avranno un effetto unicamente sulla fiscalità del lavoratore. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/29/reddito-lavoro-dipendente-impatti-riforma-fiscale

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