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Polizza e contrassegno contraffatti? Non e’ frode assicurativa

Non risponde del reato di frode assicurativa il cliente che, dopo aver stipulato il contratto di assicurazione, decide di falsificarne il contenuto e il relativo contrassegno. Tale condotta, infatti, non e’ in grado di ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice posto che, la fattispecie delittuosa della frode assicurativa, implica l’esistenza di un valido contratto di assicurazione. Quanto detto, tuttavia, non esclude la diversa imputazione per il reato di falsita’ in scrittura privata del quale, invece, ricorrono tutti i presupposti oggettivi.

Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22917 depositata il 12 giugno 2012. Nel caso concreto un cliente di una compagnia assicurativa, dopo aver stipulato con questa un rituale contratto per assicurare la propria autovettura, ha deciso di falsificarne il contenuto e il contrassegno abbinato. Ne è disceso un procedimento penale a carico dell'imputato per il reato di frode assicurativa, previsto e disciplinato all'articolo 642 del codice penale, il quale punisce la condotta di “chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà”. In entrambe i gradi di merito il cliente è stato ritenuto colpevole del reato a lui ascritto; alla pena della reclusione si è sommata quella alla refusione a favore della parte civile delle spese di giudizio e del risarcimento dei danni. La linearità dei gradi di merito, tuttavia, non è stata avallata dalla Corte di cassazione, adita in ultima istanza dal presunto frodatore. I suoi difensori, infatti, hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice della Corte territoriale non aveva in alcun modo considerato il presupposto essenziale del reato contestato, ossia l'esistenza di un valido contratto di assicurazione da frondare, nella specie inesistente, posto che il cliente aveva contraffatto sia il contratto sia il contrassegno abbinato; dal che lo stesso capo di imputazione sarebbe stato del tutto inadeguato essendo al più sostenibile una incriminazione per il diverso reato di cui all'articolo 485 del codice penale, che punisce, però, la falsità in scrittura privata. La Corte di legittimità, nel ritenere la fondatezza del ricorso presentato, ha annullato la sentenza impugnata dando atto della giustezza interpretativa propugnata dai difensori dell'imputato. Secondo gli ermellini, infatti, in tema di reato di frode assicurativa, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, “rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice”, potendosi, tuttavia, configurarsì il diverso reato di falsità in scrittura privata. In altri termini gli ermellini hanno sostenuto la totale inoffensività della condotta dell'imputato con riferimento all'interesse preso di mira dalla norma penale richiamata dal capo di imputazione, con conseguente illegittimità della condanna laddove ha ritenuto integrata un'ipotesi delittuosa del tutto estranea al caso di specie e ciò poiché l'alterazione di tutti i mezzi con i quali il cliente avrebbe ipoteticamente potuto frodare l'assicurazione (il contratto o il contrassegno) ha del tutto reciso ogni possibilità di realizzare fini frodatori, anche a titolo di tentativo. Copyright © - Riproduzione riservata

Cassazione Penale, Sentenza 12/6/2012, n. 22917

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/27/polizza-e-contrassegno-contraffatti-non-e-frode-assicurativa

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