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Appalto pubblico: possono essere escluse dalle gare le imprese in concordato preventivo

Una normativa nazionale può consentire di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività. E’ quanto dichiara la Corte di Giustizia UE nella sentenza n. C-101/18 del 28 marzo 2019 chiarendo che la normativa comunitaria, per garantire la solvibilità della controparte contrattuale dell’amministrazione aggiudicatrice, prevede che sia escluso dalla partecipazione a un appalto pubblico ogni operatore economico a carico del quale sia in corso, in particolare, un procedimento di concordato preventivo.

La Corte di Giustizia UE è stata interpellata nella causa n. C-101/18 per chiarimenti relativi alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. In particolare la domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società e l’Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Arcadis) (Italia), in merito all’esclusione del raggruppamento temporaneo di imprese dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi. L’esclusione della società dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico è stata basata sulla circostanza che, conformemente al codice degli appalti, la presentazione da parte di una società di un ricorso ai fini dell’ammissione al procedimento di concordato preventivo osta alla sua partecipazione a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, tranne nell’ipotesi in cui il debitore abbia presentato assieme al ricorso un piano che prevede la prosecuzione dell’attività (concordato in continuità aziendale).

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività.

La Corte di Giustizia UE nella sentenza del 28 marzo 2019 rileva innanzi tutto che l’articolo richiamato consente, al fine di garantire la solvibilità della controparte contrattuale dell’amministrazione aggiudicatrice, che sia escluso dalla partecipazione a un appalto pubblico ogni operatore economico a carico del quale sia in corso, in particolare, un procedimento di concordato preventivo. Spetta poi alla legislazione nazionale definire, nello specifico, che cosa s’intenda per tale nozione.

Come emerge dalla legislazione nazionale, in particolare dall’articolo 168 della legge fallimentare, la presentazione di un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo ha segnatamente come conseguenza quella d’impedire ai creditori, durante un periodo determinato dalla legge fallimentare, di agire nei confronti del patrimonio del debitore e di limitare i diritti di cui dispone il ricorrente sul suo patrimonio, nei limiti in cui, a partire dalla presentazione del ricorso, esso non può da solo, ossia senza l’autorizzazione di un tribunale, compiere atti di straordinaria amministrazione su tale patrimonio.

Con la presentazione di questo tipo di ricorso, l’operatore economico riconosce di trovarsi in uno stato di difficoltà finanziaria che può mettere in discussione la sua affidabilità economica. La circostanza che, nel suo ricorso di concordato preventivo, l’operatore economico si riservi di presentare un piano che prevede la prosecuzione della sua attività non è idonea a modificare tale constatazione.

Tuttavia la legislazione italiana dispone un trattamento diverso tra gli operatori economici che hanno presentato un ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, in merito alla loro capacità di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, a seconda che tali operatori economici abbiano o meno incluso nel loro ricorso di concordato un piano che prevede la prosecuzione della loro attività. E ciò risulta conforme al diritto dell’Unione.

Tenuto conto di quanto rilevato, la Corte di Giustizia UE dichiara dunque che una normativa nazionale, può consentire di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività.

Corte di Giustizia UE, sentenza 28/03/2019, causa n. C-101/18

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/appalti/quotidiano/2019/03/29/appalto-pubblico-possono-escluse-gare-imprese-concordato-preventivo

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