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Decreto Crescita: dai Consulenti del lavoro l’analisi delle novità

Nella circolare n. 14 del 2019, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina e commenta le disposizioni introdotte dal Decreto Crescita. In particolare, la Fondazione si concentra sugli interventi fiscali, amministrativi e contabili, nonché sulle novità riguardanti imposte locali, premi INAIL e sulla semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo Settore. La Fondazione Studi ha deciso di esaminare il provvedimento in due distinti documenti, soffermandosi prima sugli aspetti fiscali e successivamente sulle misure di rilancio degli investimenti per gli operatori economici.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è intervenuta, con la circolare n. 14 del 30 luglio 2019, approfondisce le misure introdotte con la Legge n. 58/2019 (Decreto Crescita), per la crescita economica, lo sviluppo del Paese e della tutela del made in Italy.

Si tratta di un dispositivo complesso ed eterogeneo che la Fondazione si riserva di approfondire ulteriormente con un successivo intervento di prassi.

Consulta il dossier Decreto Crescita

Tra le altre misure in commento, alcune riguardano il welfare e i rapporti di lavoro.

Viene esteso con decorrenza dal 2023, con esclusione dell’anno 2022, il meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali introdotto, in via sperimentale per un triennio, a partire dal 2019.

Il medesimo provvedimento sopprime le disposizioni, introdotte dalla legge di Bilancio 2019, riguardo il rapporto tra gli indennizzi corrisposti dall'INAIL e il risarcimento ulteriore del danno e le azioni di regresso o di surrogazione da parte dell'INAIL verso il datore di lavoro o l'impresa di assicurazione.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), quale strumento informativo della situazione reddituale, patrimoniale e familiare del cittadino rimane efficace fino al 31 dicembre di ogni anno. Al richiedente la misura di sostegno sociale, viene attribuito un diritto potestativo: egli può scegliere di inserire nella Dichiarazione Sostitutiva Unica i dati reddituali e patrimoniali dell'anno anteriore a quello della domanda ovvero dell'anno che lo precede optando, ovviamente, per l'annualità più conveniente.

In deroga alla disciplina agevolativa, è stato previsto che il reddito degli sportivi professionisti impatriati viene detassato nella misura del 50% in luogo di quella ordinaria del 70%. Restano inoltre escluse le ulteriori agevolazioni, previste per gli impatriati, nel caso di:

trasferimento della residenza nelle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) ai sensi del comma 5-bis, art. 16, D.Lgs. 147/2015;

• almeno tre figli minorenni o a carico ai sensi del comma 3-bis, art. 16, D.Lgs. 147/2015.

L’applicazione del regime fiscale degli sportivi professionisti impatriati è altresì subordinata all’applicazione di un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile. Le entrate derivanti dal predetto contributo sono versate in apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, allo scopo di potenziare i settori giovanili.

Il legislatore è intervenuto sullo Statuto del Contribuente attribuendo l’onere di un facere all'Amministrazione finanziaria che è tenuta a fornire al contribuente i modelli delle dichiarazioni fiscali, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa almeno 60 giorni prima della scadenza dell'adempimento domandato. Tuttavia, qualora l'Agenzia delle Entrate non rispetti tale termine dilatorio, il contribuente non potrebbe eccepire alcunché in sede giudiziale nonostante detto inadempimento.

Il Decreto estende le detrazioni previste dal Sisma Bonus anche agli immobili, situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

In particolare, si fa riferimento agli interventi di rafforzamento antisismico di demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica, rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, a condizione che provvedano, entro 18 mesi dal termine lavori, all'alienazione dell'immobile.

La detrazione è pari al 75% o all'85%, a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi, del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro e spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari. Il beneficio della detrazione è ripartito in cinque quote annuali di pari importo e riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di questi alla successiva cessione del credito.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 30/07/2019, n. 14

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/07/31/decreto-crescita-consulenti-lavoro-analisi-novita

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