Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Impresa

Subappalto: senza consenso dell’amministrazione è motivo di esclusione da successiva gara d’appalto

La Corte di Giustizia UE ritiene che, il subappalto, effettuato da un operatore economico, di una parte dei lavori nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, deciso senza il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice e che abbia dato luogo alla risoluzione di tale contratto di appalto, sia idoneo a giustificare l’esclusione di tale operatore economico dalla partecipazione ad una successiva procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, nel caso in cui, dopo aver proceduto alla propria valutazione dell’integrità e dell’affidabilità dell’operatore economico interessato dalla risoluzione del precedente contratto di appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice che organizza tale successiva procedura di aggiudicazione di appalto ritenga che un subappalto siffatto determini la rottura del rapporto di fiducia con l’operatore economico in parola.

Il Comune di Râmincu Vâlcea (Romania) ha attribuito ad una associazione temporanea di imprese, di cui la Delta era la capofila, un appalto di lavori di costruzione per la ristrutturazione e l’ammodernamento di una struttura ricreativa. Successivamente il Comune ha dichiarato risolto tale appalto a motivo del fatto che, senza raccogliere la sua previa approvazione, l’associazione avrebbe fatto ricorso ad un subappaltatore. Questa risoluzione ha fatto si che la stessa associazione temporanea di imprese fosse esclusa da una successiva gara di appalto.

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di Giustizia UE, in sostanza, se l’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso che il subappalto, effettuato da un operatore economico, di una parte dei lavori nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, deciso senza il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice e che abbia dato luogo alla risoluzione di tale contratto di appalto, costituisce una significativa o persistente carenza accertata nell’ambito dell’esecuzione di una prescrizione sostanziale relativa al suddetto appalto pubblico, ai sensi della disposizione di cui sopra, e giustifica l’esclusione di tale operatore economico dalla partecipazione ad una successiva procedura di aggiudicazione di appalto pubblico.

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 3 ottobre 2019, rileva che la normativa europea ha conferito all’amministrazione aggiudicatrice, e ad essa sola, nella fase della selezione degli offerenti, il compito di valutare se un candidato o un offerente debba essere escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico. Tale facoltà è destinata in modo particolare a permettere all’amministrazione aggiudicatrice interessata di valutare l’integrità e l’affidabilità di ciascuno degli offerenti. L’instaurazione di un rapporto di fiducia tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario presuppone dunque che tale amministrazione non sia automaticamente vincolata dalla valutazione compiuta, nell’ambito di un precedente appalto pubblico, da un’altra amministrazione aggiudicatrice, affinché in particolare l’amministrazione di cui sopra sia in grado di prestare un’attenzione particolare al principio di proporzionalità al momento di applicare le cause facoltative di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice è tenuta quindi a procedere ad una propria valutazione del comportamento dell’operatore economico interessato dalla risoluzione di un precedente contratto di appalto pubblico.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia UE dichiara dunque che “il subappalto, effettuato da un operatore economico, di una parte dei lavori nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, deciso senza il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice e che abbia dato luogo alla risoluzione di tale contratto di appalto, costituisce una significativa o persistente carenza accertata nell’ambito dell’esecuzione di una prescrizione sostanziale relativa al suddetto appalto pubblico ed è dunque idoneo a giustificare l’esclusione di tale operatore economico dalla partecipazione ad una successiva procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, nel caso in cui, dopo aver proceduto alla propria valutazione dell’integrità e dell’affidabilità dell’operatore economico interessato dalla risoluzione del precedente contratto di appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice che organizza tale successiva procedura di aggiudicazione di appalto ritenga che un subappalto siffatto determini la rottura del rapporto di fiducia con l’operatore economico in parola”.

Prima di pronunciare tale esclusione, l’amministrazione aggiudicatrice deve però lasciare la possibilità a detto operatore economico di presentare le misure correttive da esso adottate a seguito della risoluzione del precedente contratto di appalto pubblico.

Corte di Giustizia UE, sentenza 03/10/2019, causa n. C-267/18

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/appalti/quotidiano/2019/10/05/subappalto-senza-consenso-amministrazione-motivo-esclusione-successiva-gara-appalto

altre news

News area Lavoro

Redditi di lavoro autonomo: i contributi previdenziali saranno un costo della professione. Con quali conseguenze?

Leggi di più
News area Impresa

Commissari straordinari e giudiziali: firmato il decreto sulla riforma dei compensi

Leggi di più
News area Lavoro

Invalidità civile: l’ASL riapre le convocazioni delle visite

Leggi di più
News area Lavoro

Cassa integrazione e assegno ordinario: attenzione alle scadenze di settembre

Leggi di più
News area Lavoro

Whistleblowing: misure di tutela strutturali in vigore dal 30 marzo

Leggi di più
News area Lavoro

Lavoratori addetti terminal di approdo: indennità Covid una tantum per il 2021

Leggi di più
News area Impresa

SUAP: nuove specifiche tecniche dal 21 agosto 2025

Leggi di più
News area Impresa

Compliance doganale: le regole per impostare in azienda un’efficace gestione del rischio

Leggi di più
News area Impresa

Consignment stock: quali sono le regole per l’invio dei beni in UK nel post Brexit

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble