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News area Lavoro

Licenziamento illegittimo e responsabilità negli appalti: l’analisi della Fondazione Studi

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento riepilogativo dei quesiti e delle relative risposte fornite dai propri esperti durante l'ultima puntata di “Quesiti LIVE” in tema di licenziamento.

Con l’approfondimento del 12 novembre 2019, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro pubblica le risposte ai quesiti Live fornite dagli esperti in materia di legittimità del licenziamento economico e di responsabilità solidale negli appalti, alla luce delle novità che entreranno in vigore a partire dal prossimo anno in quanto previste dalla Legge di Bilancio 2020.

La giurisprudenza riconduce sovente il licenziamento c.d. “economico” per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. In tutti i casi in cui il licenziamento sia necessario per un effettivo mutamento organizzativo, sia effettiva la soppressione del settore, reparto, o posto, sia reale il nesso eziologico con la risoluzione del rapporto di lavoro e sia impossibile ricollocare utilmente il/i lavoratore/i interessati, il licenziamento è legittimo, anche se l’azienda non ha “sofferenze” di natura economica.

Fattispecie di licenziamento legittimo

La chiusura di un reparto, con la decisione di esternalizzare l’attività che vi si svolgeva, corrisponde ad un mutamento della organizzazione del lavoro che giustifica il licenziamento adottato. Oltretutto, qualora le prestazioni prima assegnate a lavoratori subordinati in forza all’azienda siano affidate ad un soggetto autonomo esterno, non si realizza quel momento sostitutivo che è di norma vietato dalla legge.

Nel caso in cui si renda necessario una riduzione di personale, i criteri da adottare sono quelli indicati per i licenziamenti collettivi, che fanno riferimento, ai carichi di famiglia; all’anzianità, ad esigenze tecnico produttive ed organizzative. La scelta del criterio da adottare e la loro eventuale combinazione sono individuate di volta in volta rispetto agli accordi che si raggiungono, per contemperare le esigenze organizzative dell’impresa e la tutela dell’occupazione.

Versamento delle ritenute negli appalti

Le novità che entreranno in vigore dal 2020, in materia di appalti, non modificheranno la responsabilità in solido del committente imprenditore con l’appaltatore e i subappaltatori per le retribuzioni, i contributi previdenziali e i premi assicurativi.

In tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio da parte di un sostituto d’imposta residente, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice nel corso della durata del contratto saranno versate dal committente. Tuttavia, mentre la responsabilità solidale negli appalti prevista dal 276/2003 non riguarda gli appalti pubblici, l’applicazione soggettiva della nuova norma coinvolge tutti i sostituti d’imposta residenti e quindi anche le pubbliche amministrazioni, le società partecipate, gli enti non commerciali privati, le persone fisiche e i condomini.

Committente e appaltatore devono ricevere via Pec dalle imprese partecipanti all’appalto, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza, una comunicazione contenente:

a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

b) i dati identificativi del bonifico effettuato al committente;

c) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento, necessarie per l'effettuazione dei versamenti delle ritenute fiscali, perché il committente dovrà compilare l’F24 mettendo il codice fiscale dell’appaltatore e non potrà effettuare compensazioni con crediti propri.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 12/11/2019

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/11/13/licenziamento-illegittimo-responsabilita-appalti-analisi-fondazione-studi

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