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News area Lavoro

Assicurazione infortuni domestici: nuove regole per calcolo e versamento del premio

E’ stato pubblicato, nella sezione pubblicità legale del portale istituzionale del Ministero del Lavoro, il decreto che recepisce le novità apportate dalla legge di Bilancio 2019 alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. In particolare, nessun versamento è dovuto dai soggetti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito. Inoltre, quando dall’infortunio sia derivata una inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15% è dovuta una somma aggiuntiva a titolo di prestazione una tantum di importo pari a 350 euro. Quali sono le regole di calcolo e le caratteristiche dell’obbligo contributivo?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un decreto del 13 dicembre 2019, ha emanato il decreto del 13 novembre 2019 con cui recepisce le disposizioni dettate dalla legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, in materia di contribuzione all’INAIL a copertura degli infortuni domestici. L’importo annuo del premio è fissato a 24 euro lordi e resta a cari co dello Stato per i soggetti che hanno un reddito lordo IRPEF superiore a 4.648,11 euro l’anno e appartengono a nuclei familiari il cui reddito complessivo non deve superare i 9.826,22 euro annui.

L’aumento è legato alle altre novità vigenti sempre dal 1° gennaio 2019:

- estensione della platea dei beneficiari, che ora copre i soggetti tra i 18 e i 67 anni anziché quelli fino ai 65;

- abbassamento del grado di invalidità necessario per la rendita INAIL, passato dal 27 al 16%;

- introduzione di una prestazione una tantum pari a 300 euro quando l’inabilità è compresa tra il 6 e il 15%;

- riconoscimento di un assegno integrativo per l’assistenza personale ai titolari di rendita che si trovano in condizioni menomative e che necessitano di un aiuto quotidiano.

La domanda di iscrizione deve essere presentata per via telematica almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi.

Quando dall’infortunio sia derivata una inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15% è dovuta una somma aggiuntiva a titolo di prestazione una tantum di importo pari a 350 euro.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 13/11/2019

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/12/19/assicurazione-infortuni-domestici-nuove-regole-calcolo-versamento-premio

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