Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Legge di Bilancio e decreto fiscale 2020: dai Consulenti del lavoro l’analisi delle novità

Nella circolare n. 1 del 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro analizza le principali novità in vigore da quest’anno, introdotte dalla legge di Bilancio 2020 e dal decreto fiscale 2020, che impattano sulla disciplina del rapporto di lavoro e sui regimi pensionistici. Si tratta delle nuove norme su appalti e pensioni, sgravi contributivi e detrazioni fiscali nel lavoro dipendente. In particolare, la Fondazione Studi su sofferma sul nuovo regime in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, caratterizzato da una complessa serie di adempimenti a carico dei committenti e degli appaltatori finalizzati al contrasto  della somministrazione illecita.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 1 del 29 gennaio 2020, analizza le principali misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 in materia di diritto del lavoro e contribuzione, nonché il nuovo regime in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

A partire dal 1° gennaio 2020, in tutti i contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, nei quali l’affidamento del compimento di una o più opere o di uno o più servizi sia di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 rispetto ad una singola impresa committente, quest’ultima assume la responsabilità del controllo della regolarità del versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati per la realizzazione dell’opera o l’esecuzione del servizio oggetto del contratto di appalto

Deve trattarsi di contratti di appalto c.d. “labour intensive” perché:

a. svolti o effettuati con prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi del committente;

b. con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Ne deriva che è essenziale, in caso di prevalenza della manodopera, che questa risulti informata all’organizzazione e sottoposta all’esercizio del potere direttivo dell’appaltatore, perché “l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della ‘organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore’, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettano al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- le deleghe di pagamento, sopra menzionate;

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;

- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

E’ previsto un nuovo regime di esenzione fiscale il godimento della NASpI sotto forma di contributo all’autoimprenditorialità percepito in unica soluzione, per i lavoratori subordinati allorquando questa venga corrisposta in occasione della sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, all’interno della quale il rapporto mutualistico preveda l’attività lavorativa da parte del socio.

La erogabilità una tantum può essere richiesta anche nel caso di soggetti che abbiano originariamente cominciato a percepire la NASpI come indennità mensile, richiedendo per il successivo avvio della attività autonoma o imprenditoriale l’incentivo in unica soluzione, in quel caso pari all’ammontare residuo della indennità ancora spettante.

La Manovra per il 2020 interviene sul regime fiscale dei “buoni pasto” elevando da 7 a 8 euro la quota giornaliera non concorrente al reddito di lavoro dipendente se i ticket vengono erogati in formato elettronico e riducendo tale importo da 5,29 a 4 euro la quota per i buoni in formato cartaceo.

In caso di assunzione di giovani con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100%, per i contratti stipulati nel 2020 e nei primi tre anni di contratto. Ne potranno usufruire i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

In caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti con età inferiore a 30 anni, in possesso di laurea magistrale ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con la votazione di 110 e lode, il datore di lavoro ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico. Parimenti, i datori di lavoro potranno fruire di tale incentivo qualora decidano di assumere a tempo indeterminato lavoratori, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 in università statali o non statali legalmente riconosciute. L’esonero si applica anche nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti prima indicati, alla data della trasformazione, ed è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

E’ prorogato per tutto il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, con una durata che aumenta a sette giorni. Inoltre, il padre ha la facoltà di astenersi per un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/01/29/manovra-2020-consulenti-lavoro-analisi-novita

altre news

News area Impresa

Clausole contrattuali: illegali se il debitore fissa unilateralmente un periodo di pagamento di 120 giorni

Leggi di più
News area Impresa

Il Natale degli italiani tra vacanze, crisi bancarie e aziendali

Leggi di più
News area Impresa

Corporate governance in Italia: Assonime presenta gli spunti per la prossima relazione sul governo societario

Leggi di più
News area Impresa

La fiducia nell’economia tedesca e la produzione industriale in Italia. Google vs Commissione Eu, arriva il verdetto

Leggi di più
News area Impresa

Coronavirus: previsto un peggioramento dei risultati economici per il 2020

Leggi di più
News area Impresa

Prodotti biologici: stabilita la frequenza dei controlli fisici

Leggi di più
News area Lavoro

Pensione e redditi: dichiarazione obbligatoria entro il 31 ottobre 2025

Leggi di più
News area Impresa

Composizione negoziata: focus dei commercialisti sul rischio penale dell’attività dell’esperto facilitatore

Leggi di più
News area Impresa

Gli interventi a sostegno della competitività dei capitali

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble