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Autoliquidazione: premio INAIL da versare per evitare le sanzioni

Entro il 17 febbraio il datore di lavoro deve effettuare il pagamento del premio INAIL riferito all’autoliquidazione 2019/2020. Si può scegliere di pagare il premio in 4 rate trimestrali, purchè tale opzione venga indicata nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 2 marzo 2020. Il versamento va effettuato con il modello F24 o F24 EP (Enti Pubblici) per enti ed organismi pubblici. Cosa accade in caso di pagamento tardivo del premio totale o di una o più rate di esso?

Ultime ore per il versamento del premio INAIL dovuto a titolo di acconto sulle retribuzioni erogate nel 2019 e in acconto sul 2020. Entro il 17 febbraio (la scadenza canonica è il 16 febbraio, che quest’anno cade di domenica) i datori di lavoro, gli artigiani o altre categorie di soggetti assicurati devono autoliquidare il premio e decidere se versarlo in unica soluzione o a rate.

Entro il 17 febbraio il datore di lavoro deve:

· calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente;

· conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;

· pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.

Il contribuente può optare per il pagamento premio annuale di autoliquidazione in 4 rate trimestrali, indicandolo nella dichiarazione delle retribuzioni.

Per le altre modalità di rateazione leggi Autoliquidazione 2019/2020: maggiori rischi per chi versa il premio in rate mensili

Le scadenze di pagamento, in questo caso, sono così rideterminate:

- 17 febbraio 2020, con coefficiente di interessi pari a zero;

- 18 maggio 2020, con scadenza 16 maggio 2020, e coefficiente di interessi pari a 0,00226767;

- 20 agosto 2020, con scadenza 16 agosto 2020, e coefficiente di interessi pari a 0,00461178;

- 16 novembre 2020, con scadenza 16 novembre 2020, e coefficiente di interessi pari a 0,00695589.

Entro il 2 marzo 2020 il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni, per via telematica. In essa deve anche essere indicata l’eventuale opzione per il pagamento in 4 rate del premio autoliquidato.

Si ricorda che il datore di lavoro può utilizzare il saldo finale di autoliquidazione a credito, per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto.

Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Il datore di lavoro deve verificare presso la sede INAIL l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24. Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.

In caso di tardivo versamento delle somme dovute a titolo di autoliquidazione, nei termini di legge, si applicano le sanzioni civili previste per omissione contributiva.

Per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 gg), nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti (8% per il 2019). La sanzione così calcolata non può superare il 40% dell'importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/02/17/autoliquidazione-premio-inail-versare-evitare-sanzioni

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