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Terzo settore: categorie escluse dal coordinamento e controllo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 2243 del 5 marzo 2020, fornisce le prime indicazioni in merito al coordinamento e controllo degli enti del Terzo settore. La normativa si preoccupa di evitare ogni possibile effetto di aggiramento indiretto della previsione normativa dell’esclusione dal Terzo settore delle “categorie escluse”. Tale previsione si potrebbe concretizzare attraverso la soggezione dell’ETS a direzione, coordinamento o controllo da parte di uno o più dei soggetti esclusi.

Con nota n. 2243 del 4 marzo 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni in merito al coordinamento e controllo degli enti del Terzo settore.

In riferimento al controllo da parte di soggetti appartenenti alle categorie “escluse” dal Terzo settore emerge che il Ministero del Lavoro ritiene che, in un Ente del Terzo settore, bisogna evitare che si verifichi una delle tre possibili situazioni:

- la situazione di controllo “di diritto”: ipotesi che può verificarsi laddove l’atto costitutivo e lo statuto riservino ad un determinato soggetto escluso (oppure ad un insieme di soggetti esclusi, anche appartenenti a diverse tipologie di essi) la maggioranza dei voti esercitabili nell’organo assembleare, di indirizzo o nell’organo amministrativo, a prescindere dai diversi schemi di governance che gli ETS possono adottare. La descritta situazione di controllo ricorre altresì nella circostanza nella quale, in presenza di una pluralità di soggetti esclusi facenti parte dell’ente, che singolarmente considerati non dispongano della maggioranza dei voti nell’organo assembleare o nell’organo di amministrazione, la sommatoria degli stessi produce parimenti la disponibilità della maggioranza dei voti;

- la situazione di controllo in via “di fatto”: ipotesi che non emerge necessariamente dall’esame dell’atto costitutivo o dello statuto mentre può invece risultare da situazioni di fatto, oggettivamente riscontrabili alla luce delle circostanze del caso concreto, ad esempio, dall’esame delle deliberazioni degli organi in grado di indirizzare l’attività dell’ente, con particolare riferimento a quelli amministrativi.;

- la situazione di un eventuale “controllo esterno:” ipotesi che potrebbe risultare nel caso in cui emerga all’evidenza l’esistenza di appositi accordi di natura contrattuale tra due o più enti, dei quali quello (o quelli) appartenente alle categorie escluse, sia posto in condizione, in virtù di tali accordi, di esercitare un’influenza dominante sull’altro, determinandone gli indirizzi gestionali.

Considerazioni simili quelle ora esposte in relazione al controllo possono essere effettuate con riferimento all’eventuale sussistenza di una situazione di “direzione e coordinamento” da parte di soggetti appartenenti alle categorie “escluse” dal Terzo settore.

Le disposizioni del codice civile non contengono una specifica nozione di attività di direzione e coordinamento, che può essere identificata come l’esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’ente, cioè sulle scelte strategiche ed operative. In termini generali. Può quindi affermarsi che la formula “direzione e coordinamento” equivalga ad un’attività di “gestione unitaria” o “direzione unitaria”, intesa come elemento qualificante un gruppo di enti. L’eventuale sussistenza di un’attività di direzione e coordinamento da parte dei soggetti esclusi dovrà essere valutata in concreto, sulla base di elementi suscettibili di indicare un’effettiva influenza sulla gestione dell’ente da parte del soggetto “escluso”.

In definitiva, Il Ministero ritiene che, se la ratio della disposizione di cui all’art. 4, comma 2, del CTS, è quella di precludere l’adozione della qualifica di ETS ad enti equiparabili ai c.d. soggetti “esclusi”, in ragione di una effettiva commistione nella governance o nei processi gestori e decisionali, per altro verso deve considerarsi ammissibile la possibilità per le amministrazioni pubbliche e per gli altri enti esclusi dalla qualifica di ETS di partecipare alle organizzazioni del Terzo settore, purché tale partecipazione non si traduca nell’esercizio da parte dei soggetti “esclusi” di un’influenza dominante sull’ETS, né nella disponibilità da parte degli stessi della maggioranza dei voti nelle sedi deputate ad adottare decisioni determinanti ai fini dell’amministrazione e della gestione dell’ente.

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 04/03/2020, n. 2243

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/06/terzo-settore-categorie-escluse-coordinamento-controllo

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