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Servizi postali: modalità e termini di versamento del contributo

Stabiliti i criteri e le modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. L'importo del contributo viene determinato applicando l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale. Il versamento deve essere eseguito entro il 20 aprile 2020, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 27 marzo 2020 la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 4 novembre 2019 che stabilisce criteri e modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali.

Sono tenuti al versamento del contributo:

- il fornitore del servizio universale postale;

- i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Non sono tenuti al versamento del contributo:

- i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00);

- le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;

- le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2019.

L'importo del contributo viene determinato applicando l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'esercizio finanziario 2018. Se gli operatori non sono tenuti alla redazione del bilancio devono calcolare l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota, sempre dell’1,35 per mille, alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2018.

Il versamento del contributo deve essere eseguito entro il 20 aprile 2020, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.

Sempre entro il 20 aprile 2020, i soggetti che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2018, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni in misura superiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente, devono dare comunicazione dell’avvenuto versamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e devono dichiarare i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'autorità.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'autorità può adottare le opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, delibera 04/11/2019 (Gazzetta Ufficiale 27/03/2020, n. 81)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/28/servizi-postali-modalita-termini-versamento-contributo

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