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Decreto Liquidità: il sostegno alle imprese subordinato all’approvazione dei sindacati

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento del 27 aprile 2020, esamina il requisito imposto dal “Decreto Liquidità” alle imprese per beneficiare di misure di temporanee per il sostegno alla liquidità.: l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. L’obiettivo condivisibile è quello di sostegno alle imprese, attraverso l’accesso alla liquidità, quello dell’occupazione, mirando al suo mantenimento, affinché le pur gravi ripercussioni del fenomeno epidemiologico, al cui contrasto sono destinate le misure in atto, possano essere il più possibile limitate quanto alle ricadute sulla forza lavoro. L’opinione dei Consulenti del Lavoro è che consentire la concessione rapida dei sostegni promessi garantirebbe una ripartenza altrettanto tempestiva delle aziende e concrete possibilità di mantenimento fisiologico dei livelli occupazionali. Dunque, la garanzia della liquidità non può essere subordinata all’approvazione dei sindacati.

Tra i requisiti richiesti dal “Decreto Liquidità” alle imprese che vogliano accedere alle misure di sostegno temporaneo alla liquidità, vi è “l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”. Una previsione di questo genere, priva di specificazione riguardo all’oggetto, ai tempi, alle modalità operative, comprime quella libertà di iniziativa imprenditoriale che pure trova affermazione nella Costituzione, all’art. 41. Alla luce di ciò, l’approfondimento del 27 aprile 2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, intitolato “La garanzia della liquidità non può essere subordinata all’approvazione dei sindacati”, mira innanzitutto ad analizzare la norma contenuta nel provvedimento e in secondo luogo a chiarire le azioni datoriali che non sono in ogni caso in conflitto con essa.

La domanda che ci si pone è: un’impresa che richiede l’accesso alla liquidità, per le gravi difficoltà determinate dalla situazione emergenziale diffusa, dovrà garantire i livelli occupazionali che registrava all’entrata in vigore della norma oppure il riferimento è da intendersi al momento della proposizione della domanda? Forse l’impresa dovrà ritenersi obbligata a condividere con le organizzazioni sindacali qualsiasi decisione strategica futura che abbia un qualsiasi riflesso quantitativo e qualitativo sui livelli occupazionali.

Dall’ambito delle condizioni previste, appaiono sicuramente potersi sottrarre i licenziamenti disciplinari, quelli per il mancato superamento del periodo di prova, quelli per superamento del comporto.

Bisogna ritenere che il riferimento possa essere inteso in relazione ai procedimenti di riduzione del personale con i licenziamenti collettivi, per cui è già prevista l’obbligatorietà del passaggio di consultazione sindacale, dalla normativa vigente, a prescindere dal regime emergenziale.

Qualora la gestione dei livelli occupazionali dovesse invece intendersi estesa anche ai licenziamenti giustificati da motivo oggettivo, l’assenza di previsioni procedimentali definite e rapide, contribuirebbe a irrigidimento e criticità delle modalità di irrogazione delle misure.

Al contrario, consentire la concessione rapida dei sostegni promessi garantirebbe una ripartenza altrettanto tempestiva delle aziende e concrete possibilità di mantenimento fisiologico dei livelli occupazionali.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 27/04/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/28/decreto-liquidita-sostegno-imprese-subordinato-approvazione-sindacati

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