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Cinque per mille: prorogati i termini di svolgimento e di rendicontazione delle attività finanziate

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 4344 che fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di prorogare il termine entro cui possono essere svolte le attività finanziate e dei conseguenti obblighi di rendicontazione gravanti sui soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille, a seguito dei decreti emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre la nota chiarisce che possono essere considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille, le spese sostenute per far fronte all’emergenza sanitaria in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell’oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie.

Con nota n. 4344 del 19 maggio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alla proroga dei termini per lo svolgimento delle attività finanziate e dei conseguenti obblighi di rendicontazione gravanti sui soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille, a seguito dei decreti emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, secondo quanto disposto dai commi 3 e 3-bis, dell’art. 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è possibile svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno finanziario 2017 entro la data del 31 ottobre 2020; inoltre, per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.

L’intento del legislatore è stato quelli di rendere fruibile agli enti del Terzo settore un più ampio margine temporale di operatività, in ragione dello stato d’emergenza in corso.

Per l’anno finanziario 2017 il contributo del cinque per mille è stato infatti percepito dalla maggior parte degli enti del Terzo Settore in data 11 luglio 2019, per gli importi pari o superiori a € 500.000,00, e in data 7 agosto 2019, per gli altri importi. Pertanto il termine ultimo entro il quale utilizzare le risorse così ottenute che era stato stabilito originariamente in scadenza, rispettivamente al 10 luglio 2020 e 6 agosto 2020, è stato posposto al 31 ottobre 2020.

Inoltre il termine è stato posposto al 31 ottobre 2020, secondo il criterio di cassa, anche ai contributi parimenti erogati, in via eccezionale, nel corso del 2019, sebbene imputati ad anni finanziari antecedenti il 2017, per i quali la scadenza del termine di utilizzo non sia anteriore al 31 gennaio 2020 (termine iniziale del periodo emergenziale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020).

La nota chiarisce inoltre che possono essere considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille, le spese sostenute per far fronte all’emergenza sanitaria in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell’oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie.

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 19/05/2020, n. 4344

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/05/20/cinque-mille-prorogati-termini-svolgimento-rendicontazione-attivita-finanziate

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