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Anticipo TFS a tassi agevolati: come presentare la domanda alle banche

Pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si stabiliscono le modalità di richiesta e concessione dell’anticipo TFR/TFS da parte delle banche ai lavoratori richiedenti. La richiesta può essere presentata dai dipendenti del settore pubblico che sono andati in pensione, anche con Quota 100. La domanda di anticipazione deve essere preceduta dalla richiesta di certificazione TFS da inoltrare all’INPS e che l’Istituto dovrà fornire, entro 90 giorni, indicando non solo l’importo spettante ma anche la data di liquidazione delle somme.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 51 del 22 aprile 2020, con cui viene definito il Regolamento utile alla presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte degli istituti bancari in favore dei dipendenti pubblici che hanno avuto accesso alla pensione.

La domanda è corredata dai seguenti documenti:

- certificazione delle somme spettanti;

- proposta di contratto di anticipo TFS/TFR debitamente sottoscritta dal richiedente;

- dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, indicazione dell'eventuale importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge;

- conto corrente sul quale accreditare l'importo finanziato.

L'ente erogatore entro il termine perentorio di trenta giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende indisponibile l'importo dell'anticipo del TFS/TFR.

La banca, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all'accredito dell'importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR.

La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR è predisposta dalla banca sulla base dello schema di proposta di contratto di anticipo TFS/TFR allegato all'Accordo quadro sottoscritto con ABI.

La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non può essere accettata dalla banca nei seguenti casi:

- impossibilità per la banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente;

- il richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento;

- il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato;

- impossibilità per la banca di perfezionare l'operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.

DPCM 22/04/2020, n. 51 (G.U. 15/06/2020, n. 150)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pubblico-impiego/quotidiano/2020/06/16/anticipo-tfs-tassi-agevolati-presentare-domanda-banche

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