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Indennità Covid-19 ai lavoratori: primi chiarimenti INPS sul decreto Agosto

L’INPS, con il messaggio n. 3160 del 2020, specifica i requisiti di spettanza delle indennità Covid-19 introdotte e prorogate dal decreto Agosto, che è entrato in vigore il 15 agosto 2020. L’Istituto, in attesa di fornire le dovute istruzioni e procedure operative, elenca le categorie di lavoratori aventi diritto e i relativi requisiti necessari alla spettanza dei bonus.

Con il messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’attuazione delle misure e delle indennità Covid-19 introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020, c.d. decreto Agosto.

Le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

E’ prevista una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro.

La medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, ossia il 15 agosto 2020.

E’ prevista l’erogazione di una indennità di importo pari a 1.000 euro in favore di:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

- lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020;

- incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata;

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto Cura Italia; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

L’INPS fissa al 31 agosto il termine di decadenza per richiedere le indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia, che riguarda:

- Liberi professionisti titolari di partita IVA;

- Collaboratori coordinati e continuativi;

- Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

- Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

- Lavoratori intermittenti;

- Lavoratori autonomi occasionali;

- Incaricati alle vendite a domicilio;

- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

INPS, messaggio 27/08/2020, n. 3160

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/08/28/indennita-covid-19-requisiti-spettanza-fissati-decreto-agosto

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