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Indennità di fine servizio: accordo quadro per liquidazione e anticipo

Pubblicato il decreto del Dipartimento alla Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che contiene l'accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque determinata. Il documento contiene i termini e le modalità di adesione della banca, le modalità di adeguamento del contratto di anticipo di TFS/TFR in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di anticipo TFS/TFR, lo schema della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, le modalità di presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’accordo quadro che definisce i termini e le modalità di adesione della banca, le modalità di adeguamento del contratto di anticipo di TFS/TFR in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, il tasso di interesse e le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di anticipo TFS/TFR, lo schema della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR.

La domanda di anticipo TFS/TFR è presentata alla banca secondo lo schema allegato all’Accordo quadro corredato dalla dichiarazione sullo stato di famiglia.

L'importo dell'anticipo TFS/TFR è determinato sulla base degli importi dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto al netto delle imposte. Il tasso d'interesse (Tasso annuo nominale - TAN) è determinato alla data di presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR, nella misura del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il tasso d'interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.

Il contratto di anticipo TFS/TFR è perfezionato con l'accettazione da parte della banca della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente e diventa efficace con la comunicazione della presa d'atto alla banca da parte dell'ente erogatore. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione della banca all'ente erogatore, senza che lo stesso abbia comunicato alla banca la presa, il contratto di anticipo TFS/TFR è automaticamente risolto.

Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca, che applica un indennizzo nella misura massima dello 0,30% dell'importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale.

L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo è inferiore a 10.000 euro.

I finanziamenti di anticipo TFS/TFR possono essere ceduti in tutto o in parte dalla banca all'interno del proprio gruppo ovvero a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. I finanziamenti ceduti conservano le medesime garanzie che assistono i finanziamenti originari.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, decreto 19/08/2020 (G.U. 05/09/2020 n. 221)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pubblico-impiego/quotidiano/2020/09/07/indennita-servizio-accordo-quadro-liquidazione-anticipo

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