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Start up innovative: possibile attestare i requisiti con ravvedimento operoso

Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che il mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle startup e delle PMI innovative può essere sanato eccezionalmente con l’applicazione del principio del cd ravvedimento operoso. Al fine di incentivare l’ecosistema delle startup/PMI, il Ministero invita pertanto le Camere di Commercio a inviare una PEC di recall a tutte le startup e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente alle stesse, entro brevissimo termine, l’attestazione del mantenimento dei requisiti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 recante chiarimenti circa il mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle startup e delle PMI innovative.

In particolare il quesito posto dalle Camere di Commercio riguarda il comportamento che le stesse debbano seguire in relazione a quanto rispettivamente prescritto dall’articolo 25, comma 16 del D.L. 179 del 2012 (per le startup) e dall’articolo 4, comma 7 del D.L 3 del 2015 (per le PMI innovative).

Il Ministero ha avuto modo di evidenziare che la dilazione dei termini per l’approvazione dei bilanci d’esercizio, disposta dall’articolo 106 del DL 18 del 2020 (Cura Italia), che prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all’articolo 2364 c.c., abbia inciso direttamente sulla normativa di settore.

Infatti, in applicazione del disposto della norma emergenziale, le prescrizioni recate dai citati articoli 25 (comma 15) del DL 179 e 4 (comma 6) del DL 3, devono essere interpretate nel senso che tutte le startup e le PMI avevano possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti.

Chi non avesse assolto all’obbligo incorrerebbe nella sanzione reale prevista della cancellazione dalle rispettive sezioni speciali. Tuttavia la normativa consente “ordinariamente” alle Camere di Commercio di istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale.

Il Ministero ritiene, considerate le condizioni particolari legate alla pandemia, che eccezionalmente potrebbe essere invocato l’applicazione del principio del cd ravvedimento operoso. Tale istituto come noto opera nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l’obbligo doveva essere adempiuto e l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio, tempo in cui è ammesso il deposito tardivo della attestazione de quo.

Al fine di incentivare l’ecosistema delle startup/PMI, il Ministero, con la circolare, invita pertanto le Camere di Commercio a inviare una PEC di recall a tutte le startup e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, alle stesse, l’attestazione del mantenimento dei requisiti.

Solo dopo la scadenza del termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, gli Uffici potranno procedere alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato DL 76/2020.

Il ravvedimento operoso non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissione “di eseguire nei termini prescritti, […] depositi presso il registro delle imprese”.

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare10/09/2020, n. 1/V

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/09/12/start-up-innovative-possibile-attestare-requisiti-ravvedimento-operoso

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