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Versamenti dei premi sospesi-Covid19: dall’INAIL il nuovo servizio di comunicazione online

Dal 9 ottobre 2020 è disponibile il servizio sul sito dell’INAIL per la comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti in seguito al Covid-19. Con la nuova versione aggiornata del servizio gli interessati devono comunicare le ulteriori modalità di pagamento previste dall’art. 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 per i premi sospesi e, se non già provveduto, comunicare di aver effettuato la sospensione dei versamenti.

Con la comunicazione del 1 ottobre 2020 l’INAIL avvisa che dal 9 ottobre sarà disponibile il servizio online aggiornato per la comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti in seguito al Covid-19. Gli interessati devono comunicare le ulteriori modalità di pagamento previste per i premi sospesi e, se non già provveduto, comunicare di aver effettuato la sospensione dei versamenti.

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, all’articolo 97 ha stabilito due modalità di rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi:

- versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021;

- versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di

pari importo a partire dal 16 gennaio 2021.

Si ricorda che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

Possono beneficiare di queste ulteriori rateizzazioni dei versamenti:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/02/versamenti-premi-sospesi-covid19-inail-servizio-comunicazione-online

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