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News area Lavoro

CIGS: esonero di accantonamento del TFR. L’INPS liquida la quota ai lavoratori

Nel messaggio 3920 del 2020 l’INPS esamina la disciplina della liquidazione della quota di TFR e degli esoneri contributivi per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. I curatori fallimentari o i commissari straordinari dovranno presentare istanza di liquidazione sul portale dell’Istituto, dopo aver inoltrato apposita domanda di ammissione all’esonero. L’INPS effettuerà il versamento ovvero l’accreditamento del TFR maturato in soluzione unica dopo la cessazione dei periodi di CISG autorizzata.

Per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) è previsto, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa e dal versamento del ticket di licenziamento. Le aziende interessate, per accedere agli sgravi, dovranno presentare specifica istanza di accesso all’Istituto. I curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni”, una domanda di ammissione all’esonero.

L’INPS effettuerà il versamento ovvero l’accreditamento del TFR maturato in soluzione unica dopo la cessazione dei periodi di CISG autorizzata. Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori fallimentari o i commissari straordinari dovranno presentare istanza di liquidazione utilizzando il servizio “TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria,

pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”, disponibile sul portale dell’Istituto scegliendo la prestazione “TFR su CIGS”. La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla scadenza del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria. L’importo richiesto in pagamento non potrà superare l’importo autorizzato a titolo di TFR, per il 2019 e per il 2020.

INPS, messaggio 26/10/2020, n. 3920

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2020/10/27/cigs-esonero-accantonamento-tfr-inps-liquida-quota-lavoratori

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