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Recupero transfrontaliero dei crediti: al via la procedura di sequestro sui conti bancari

Il decreto legislativo che regola la procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo - OESC su conti bancari è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questo strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile, consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione. E’ stabilito in ogni caso che il creditore produca prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020 il decreto legislativo 152 del 26 ottobre 2020 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo (OESC) su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il regolamento introduce uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile che consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione.

Il regolamento prevede che l’ordinanza di sequestro conservativo “è eseguita in conformità delle procedure applicabili all’esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello stato membro dell’esecuzione”. Il che chiarisce dunque, che le norme si affiancano ai procedimenti nazionali, ma non li sostituiscono.

La procedura deve essere applicata ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

L’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo va individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa, ad esempio, qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato.

In particolare, è stato previsto che per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sia competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato, mentre per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari sia competente, quale autorità di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Se il debitore non dovesse avere la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, l’organo competente è il presidente del tribunale di Roma.

E’ stabilito in ogni caso che il creditore produca prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore.

Il regolamento ha previsto dei meccanismi di salvaguardia del debitore, vista la mancanza di un’audizione preventiva dello stesso, precisamente:

- varie forme di impugnazione;

- possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia;

- la possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni;

- l’introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

Decreto legislativo 152 del 26/10/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16/11/2020)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/11/17/recupero-transfrontaliero-crediti-via-procedura-sequestro-conti-bancari

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