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News area Lavoro

Certificazione Unica 2021: modifica per salvaguardia è solo preferibile

L’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine di rimediare alla diffusione di FAQ con istruzioni difformi da quelle diramate in precedenza. In esse veniva previsto l’obbligo di compilazione dei campi relativi alla applicazione della clausola di salvaguardia per i lavoratori dipendenti che hanno fruito degli ammortizzatori sociali Covid-19. In un comunicato stampa prontamente diramato l’apprezzamento della Categoria per la sensibilità mostrata da parte dell’amministrazione finanziaria.

Con un proprio comunicato stampa pubblicato il 25 marzo 2021, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro rende noto l’accoglimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’istanza avanzata dai vertici di categoria al fine di scongiurare l’obbligo di modifica delle Certificazioni Uniche 2021 già trasmesse in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti confermato che la controversa compilazione dei punti 478, 479 e 480 della CU diviene opzionale e non più obbligatoria per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia di cui all’art. 128 del D.L. 34/2020.

Con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle FAQ sulla CU 2021, era infatti emersa una difformità tra le risposte pubblicate e le istruzioni ufficiali sulla compilazione diramate in precedenza in caso di trattamenti di integrazione salariale.

A seguito della interlocuzione tempestivamente avviata da Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, la risposta alla FAQ relativa alla compilazione della casella 478 è stata così modificata: “Sì, la casella deve essere preferibilmente compilata anche in questi casi, per consentire in sede di dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., la riliquidazione di quanto già operato dal sostituto”, rendendo di fatto opzionale la compilazione dei punti 478, 479, 480.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/03/26/certificazione-unica-2021-modifica-salvaguardia-preferibile

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